Anno di formazione e prova: quante volte può essere rinviato?
Obiettivo scuola
Vediamo in quali casi può essere rinviato l’anno di formazione e prova. Diciamo subito che non occorre fare confusione fra due fattispecie molto diverse:
- Il mancato superamento del test finale o l’aver ottenuto una valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. In questo caso il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile. Questo significa che nel caso in cui intervenga una seconda valutazione negativa il contratto si scioglie.
- Altro discorso, molto diverso, è la possibilità di “rinviare” l’anno di formazione e prova per legittimi motivi. Al riguardo non esistono limiti temporali alla possibilità di rinviare l’anno di formazione e prova qualora, per diverse ragioni, non si raggiungano i requisiti richiesti.
MANCATO SUPERAMENTO DELL’ANNO DI PROVA
La disciplina è contenuta nel DM 226 del 16 agosto 2022.
In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova.
Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.
Nel corso del secondo percorso di formazione e di periodo annuale di prova in servizio è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova, durante il quale è comunque nuovamente effettuato l’accertamento della traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente. La conseguente valutazione potrà prevedere:
- il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
- il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.
Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, pedagogico, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.
L’eventuale provvedimento di ripetizione deve essere adottato e comunicato all’interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.
DOCENTI ASSUNTI DA GPS I FASCIA
Ricordiamo che i docenti assunti nell’anno scolastico 2024/2025 da GPS I fascia dovranno svolgere, oltre al normale anno di formazione e prova, anche la lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Il Comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
La negativa valutazione del percorso annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell’anno di prova.
Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.