Mobilità 2025/26, ipotesi e novità
Mobilità docenti 2025/26. CCNI 2025/28: vincoli, deroghe più ampie per figli fino a 14/16 anni e genitori over 65.
Il prossimo CCNI mobilità 2025/28 per il personale docente, ATA e personale educativo dovrebbe essere sottoscritto in tempi ormai relativamente brevi. Vincoli, deroghe e presentazione domande.
CCNI 2025/28
Il contratto collettivo nazionale integrativo che disciplinerà la mobilità per il triennio 2025-2028 dovrebbe presentare alcune importanti novità relative ai punteggi di cui all’allegata tabella di valutazione e all’applicazione dei benefici derivanti dalla legge n. 104/92. Delle novità potrebbero esserci altresì riguardo alle deroghe di cui al CCNL 2019/21, che consentiranno la presentazione delle domande anche ai docenti soggetti ai vincoli disciplinati nel medesimo CCNI.
Focalizziamo la nostra attenzione sui succitati vincoli e sulle relative deroghe, nonché su cosa si dovrà fare ai fini della fruizione delle medesime (deroghe), nella consapevolezza che si deve attendere la versione definitiva e sottoscritta del contratto integrativo in esame.
Vincoli
Il CCNI 2025/28, come il precedente, considerato che gli stessi discendono da disposizioni legislative, disciplina l’applicazione di:
- vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
- vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
- vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).
Vincolo preferenza
Nel precedente CCNI 2022/25 tale vincolo era inizialmente applicato in due distinti casi: mobilità volontaria ottenuta in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola); mobilità volontaria interprovinciale ottenuta in una delle preferenze (indifferentemente analitica o sintetica) indicate nell’istanza. Poi, lo scorso anno, il vincolo è stato uniformato, come lo sarà nel CCNI 2025-2028.
Stando alla disposizione contrattuale in esame, il docente, che ottiene il trasferimentovolontario o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle sedi, ossia scuole, indicatepuntualmente (quindi con codice scuola) nella domanda, non potrà presentare istanza di mobilità (trasferimento e/o passaggio) per il triennio successivo.
Il vincolo si applica in caso di trasferimento o passaggio sia comunale sia provinciale che interprovinciale, cioè in tutte e tre le fasi della mobilità. In pratica, ottenendo il movimento richiesto in una delle scuole indicate puntualmente nell’istanza, non si potrà presentare domanda per il triennio successivo, indipendentemente se il movimento sia stato ottenuto nell’ambito del comune o della provincia nonché tra province diverse.
Il vincolo non si applica:
- in caso si ottenga uno dei movimenti suddetti tramite preferenza sintetica (comune, distretto, provincia. Quest’ultima preferenza si può esprimere solo in caso di movimenti interprovinciali);
- ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 delmedesimo CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza medesima;
- ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Neoassunti in ruolo
Il vincolo per i neoassunti in ruolo riguarda tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24, i quali devono permanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre anni, compreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.
Il vincolo non si applica:
- ai docenti in soprannumero o esubero;
- ai docenti beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE.
Assunti da GPS sostegno prima fascia
I docenti in esame, come sappiamo, sono assunti dapprima a tempo determinato, svolgono l’anno di prova durante il contratto al 31/08 e poi, previo superamento del predetto anno e della prevista lezione simulata, sono immessi e confermati in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio a tempo determinato.
I docenti in questione possono presentare domanda di trasferimento e passaggio (come anche di assegnazione provvisoria) soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola dove hanno svolto l’anno di prova, eccetto i casi in cui vengano a trovarsi in condizione di soprannumero o esubero.
Come si nota, tale vincolo è più “stringente” rispetto a quello descritto sopra e relativo a neoimmessi in ruolo, in quanto non è derogato, nella summenzionata disposizione legislativa, nemmeno per i docenti beneficiari della legge 104/92.
Deroghe ai vincoli
Nel precedente CCNI sulla mobilità sottoscritto prima del CCNL 2019/21, le disposizioni in quest’ultimo contenute e relative alla tutela di determinate categorie di personale alle quali è garantita la partecipazione alla mobilità, sono state recepite tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024.
Le disposizioni in esame (art. 34/8 CCNL 19/21), naturalmente, sono adesso direttamente recepite nel CCNI mobilità 2025/28, secondo cui ai docenti soggetti ai vincoli sopra illustrati (vincolo per preferenza, vincolo neoassunti in ruolo, vincolo assunti GPS) è garantita comunquela partecipazione alle procedure di mobilità, ossia possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
Secondo alcune anticipazioni trapelate, evidenziamo che:
- la deroga di cui alla lettera a) potrebbe essere ampliata, includendo figli sino ai 14/16 anni di età, quindi per figli che compiono 14/16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presentano le domanda di mobilità (all’inizio delle trattive si era parlato anche di figli sino a 18 anni); NOVITA’
- i sindacati hanno proposto di inserire un’ulteriore deroga per docenti che abbiano genitori che compiono 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presentano le domanda di mobilità NOVITA’
Vedremo se le modifiche in esame saranno presenti nel contratto. Al momento si parla per IPOTESI.
Cosa fare per fruire delle deroghe
I docenti vincolati ma rientranti in una delle deroghe sopra riportate, ai fini della fruizione delle medesime:
- dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;
- nei casi di cui alle lettere b), c) e d) sopra riportate, oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno allegare all’istanza la documentazione/certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni che saranno fornite nell’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26;
- dovranno indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere. Si tratterebbe di una NOVITA‘, che andrà ancora confermata
Riguardo all’ultimo punto si precisa che:
- è possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;
- in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;
- nel caso di docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.
Domande trasferimento a.s. 2025/26
Considerato che i vicoli succitati sono vigenti dagli anni scorsi, vediamo di seguito chi potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.
Potranno presentare domanda di trasferimento:
- se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
- se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
- senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
- senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).
Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:
- i neoassunti a.s. 2024/25;
- i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
- i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.
.