Personale scolastico e incompatibilità
di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola
La problematica dell’incompatibilità del personale scolastico trova la sua legittimazione nel principio costituzionale sancito negli artt. 97 e 98 che affermano: “I pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione” al fine di “assicurare il buon andamento e l’imparzialitàdell’Amministrazione”. In conformità a tali principi la materia dell’incompatibilità è stata esclusa dalla contrattazione e lasciata come materia esclusiva della legge.
Incompatibilità Impiegati civili dello Stato
Le tematiche su cui vige l’incompatibilità hanno trovato spazio, anche se in forma generica, nel decreto n° 3 del lontano 1957 che nel trattare delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, all’art. 60 é disposto che l’impiegato non può esercitare:
- Attività commerciale, industriale o professionale;
- Assumere impieghi alle dipendenze di privati;
- Accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del ministro competente.
Tipi di incompatibilità
In merito all’incompatibilità, analizzando le disposizioni di legge che si sono susseguite, possiamo distinguere: l’incompatibilità assoluta, l’incompatibilità relativa,condizionata dall’autorizzazione del dirigente scolastico e l’assenza di incompatibilità, nella misura in cui le attività possono essere svolte senza autorizzazione alcuna.
Incompatibilità assoluta
Il principio dell’incompatibilità assoluta del personale scolastico dispone il divieto di:
• Impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto;
• Esercitare attività commerciale, industriale e professionale;
• Assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
• Accettare cariche in società costituite a fine di lucro;
• Svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica;
• Svolgere attività conflittuale con gli interessi dell’istituzione scolastica.
Incompatibilità relativa
Il principio dell’incompatibilità relativa prevede che il personale scolastico possa svolgere determinate attività dietro autorizzazione del dirigente scolastico, purché tale attività non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio:
- Tenere lezioni private ad alunni di altri istituti;
- Svolgimento delle libere professioni;
- L’assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno;
- Co.Co.Co presso Università e Centri di Ricerca.
Possibilità di ricorrere
La normativa prevede che qualora il dirigente scolastico non dovesse concedere l’autorizzazione per una delle suddette attività, l’interessato può fare ricorso al direttore generale territoriale di competenza (ex provveditore) per la decisione definitiva.
Attività che si possono svolgere senza autorizzazione
Il personale scolastico, in merito alla possibilità di svolgere attività compatibili con quella scolastica, nel rispetto della normativa che regola il suo stato giuridico, può svolgere senza alcuna autorizzazione le seguenti attività:
• Collaborazione a giornali e riviste;
• Opere dell’ingegno e invenzioni industriali;
• Partecipazione a convegni e seminari;
• Attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese;
• Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali;
• Partecipazione a società di capitali, in qualità di socio accomandante;
• Attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
• Docenza e ricerca scientifica;
• Collaborazioni con altre scuole;
• Attività di volontariato.
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