Percorso abilitante dei vincitori dei concorsi PNRR

Obiettivo scuola

Chiarimenti e casi particolari.

 

Si attende a giorni la pubblicazione del Decreto del MUR con cui si darà avvio ai percorsi abilitanti 2024/2025, compresi quelli per i “vincitori” del concorso PNRR 1.

I vincitori di concorso:

  • qualora non siano ancora in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, anche se conseguita successivamente rispetto alla partecipazione al concorso, hanno stipulato direttamente un contratto a tempo indeterminato 
  • qualora invece al momento dell’immissione in ruolo non erano ancora abilitati, hanno stipulato un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025 e quest’anno dovranno frequentare il percorso abilitante volto al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (percorso che, a seconda dei casi sarà di 30 o 36 CFU).

Infatti, in occasione delle operazioni di immissione in ruolo e, in particolare nell’ambito della FASE II (relativa all’assegnazione della scuola all’interno della provincia di individuazione), il sistema chiederà se il neoassunto è in possesso o meno di abilitazione.

Ciò a prescindere dal fatto che l’abilitazione fosse già in possesso del candidato prima della partecipazione al concorso o meno. Ciò che conta è meramente il possesso dell’abilitazione anche perché abilitazione, una volta conseguita, non deve essere ripetuta.

Ai fini della scelta del percorso abilitante, rileva la situazione soggettiva in cui si trova il candidato, che potrebbe essere diversa, in senso migliorativo, rispetto a quella in essere al momento dell’iscrizione al concorso.

In sostanza:

  • I vincitori che sono in possesso dei 24 CFU dovranno completare la formazione con ulteriori 36 CFU di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria (Allegato 5 DPCM 4 agosto 2023).
  • Coloro che, sono in possesso delle 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni, potranno frequentare il percorso di formazione da 30 CFU Allegato 2, con ulteriori 30 CFU di cui 9 CFU di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria (Allegato 2 DPCM 4 agosto 2023). Ciò anche qualora essi abbiano partecipato al concorso con i 24 CFU.
  • Coloro che sono già in possesso di abilitazione nella specifica classe di concorso stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
  • Coloro che sono già in possesso di specializzazione per il sostegno (e concorrono per tale tipologia di posto) stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
  • Gli insegnanti tecnico pratici dovranno conseguire il percorso da 36 CFU, come recentemente chiarito (indipendentemente dal fatto che abbiano conseguito o meno i 24 CFU).

Pertanto, coloro che non sono in possesso dell’abilitazione, dovranno completare il percorso formativo dopo il concorso, con oneri a carico dei partecipanti. Accederanno quindi di diritto ai percorsi abilitanti post-concorso da 30 o 36 CFU\CFA.

L’abilitazione sarà quindi conseguita solo al termine del percorso di formazione e previo superamento della prova finale di abilitazione (ripetibile fino a un massimo di due volte).

Solo successivamente verrà stipulato il contratto a tempo indeterminato e si svolgerà il tradizionale anno di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo.

QUANDO SARANNO ATTIVATI I PERCORSI POST-CONCORSO?

É opportuno precisare che i “percorsi abilitanti” (post-concorso) non sono ancora attivi poiché per l’a.a. 2023/2024 il MUR non ne ha previsto l’attivazione. Saranno attivati pertanto solamente a partire da quest’anno (2024/2025).

Con nota del 31 ottobre 2024 n. 7447, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, comunicava la necessità di attivare i percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di I e II grado, di cui al D.P.C.M. 4 agosto 2023, per l’a.a. 2024/2025.

L’iter di attivazione è attualmente in corso e si attende a brevissimo la pubblicazione del decreto MUR. I percorsi in parola saranno accessibili a tutti i vincitori di concorsosenza alcuna selezione, in quanto i vincitori accedono di diritto, avendo già “vinto” il concorso.

Resta ferma la possibilità che gli idonei possano accedere agli altri percorsi abilitantitradizionali al pari di tutti gli altri, nei limiti dei posti messi a bando e secondo i criteri di selezione che saranno definiti dal decreto del MUR.

IL CASO DEI VINCITORI CHE SI SONO ISCRITTI AD ALTRO PERCORSO ABILITANTE

Vi è poi il caso di molti vincitori di concorso che, avendo i requisiti per partecipare a un’altra tipologia di percorsi abilitanti (es: 30 CFU art. 13 per abilitati\specializzati oppure 30 CFU per triennalisti) hanno già conseguito (o conseguiranno nei prossimi mesi) l’abilitazione all’insegnamento tramite tali percorsi piuttosto che tramite i percorsi abilitanti specifici per i vincitori di concorso.

Il MUR e il MIM nella nota n. 2884 del 6 febbraio 2025, con riferimento ai percorsi per “i vincitori di concorso” affermano che:

Ai fini della definizione del percorso di completamento da svolgere per l’acquisizione dell’abilitazione, l’Ufficio scolastico regionale dovrà valutare puntualmente la situazione soggettiva in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell’attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso.

Questo significa che, per esempio: un docente che ha partecipato al concorso con laurea + 24 CFU/CFA che nel frattempo abbia maturato i 3 anni di servizio potrà conseguire l’abilitazione con il corso da 30 CFU/CFA. Questo perché la situazione soggettiva dell’aspirante è cambiata rispetto a quella esistente al momento della partecipazione al concorso.

Altra questione analoga è quella dei “vincitori” che nel frattempo hanno conseguito (o stanno conseguendo) l’abilitazione attraverso l’iscrizione ai 30 CFU art. 13 (percorsi per docenti già abilitati/o specializzati sul sostegno). Infatti, sono tanti i vincitori di concorso che, in virtù  di una precedente abilitazione o della specializzazione sul sostegno, hanno già conseguito (o stanno conseguendo) un’altra abilitazione attraverso i percorsi da 30 CFU art. 13.

Sebbene questione casistica non sia stata affrontata e disciplinata esplicitamente dal Ministero, è evidente che ciò che conta è il risultato finale, cioè il possesso dell’abilitazioneall’insegnamento, requisito fondamentale per sottoscrivere poi nel 2024/2025 il contratto a tempo indeterminato. In questo senso, ognuno, in base alla propria situazione soggettiva (e ai requisiti in proprio possesso) potrà percorrere la strada più favorevole per raggiungere l’obiettivo dell’abilitazione all’insegnamento.

Del resto, lo stesso Ministero nei mesi scorsi ha considerato come valide ai fini dell’immissione in ruolo direttamente a tempo indeterminato, il mero possesso tout court dell’abilitazione all’insegnamento, quale che sia stato il percorso con cui questa sia stata conseguita. Tanti docenti vincitori di concorso che hanno conseguito l’abilitazione attraverso l’iscrizione ai percorsi 30 CFU art. 13, hanno già sottoscritto il contratto a tempo indeterminato.

L’abilitazione infatti è un “titolo” che una volta conseguito non può essere certamente ripetuto. Se l’aspirante si è iscritto a una certa tipologia di percorso abilitante, avendone i requisiti, non può essere certamente chiamato a conseguire una seconda abilitazione nella medesima classe di concorso.

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