Viaggi di istruzione e uscite didattiche: obbligo di informare la famiglia anche in caso di studenti maggiorenni
di Rino Cimella,
Viaggi di istruzione e uscite didattiche: la scuola ha l’obbligo di informare la famiglia anche in caso di studenti maggiorenni.
Una lettrice si domanda il motivo di una previsione molto diffusa in diverse realtà scolastiche: “Vorrei sottoporvi un quesito come docente e come genitore. Se facciamo tanto per chiamare i ragazzi ad una responsabilità personale, perché chiediamo ai genitori di autorizzare le uscite anche se sono maggiorenni? A quell’età possono votare, possono arruolarsi ed eventualmente andare in guerra, ma l’uscita didattica necessita del permesso di mamma e papà? Potete chiarire la logica?”.
Viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche: le differenze
In primis, chiariamo subito alcune distinzioni terminologiche per comprendere meglio il mondo di quelle che vengono definite “gite”
- Il viaggio di istruzione consiste in un’attività che prevede almeno un pernottamento fuori sede;
- Le visite guidate durano un’intera giornata, dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato;
- Le uscite didattiche non si protraggono generalmente oltre il tradizionale orario di fine lezione.
Approvazione collegiale e finalità
Visite guidate e viaggi di istruzione sono oggetto di approvazione da parte del Collegio Docenti, del Consiglio di Istituto e dei rispettivi consigli di classe; per le uscite didattiche, invece, può bastare l’approvazione di quest’ultimi, limitatamente alla propria classe. Ovviamente, ogni singolo studente potrà decidere di aderire, mediante autorizzazione compilata e firmata da parte della famiglia.
Tutte le attività in questione, è quasi superfluo sottolinearlo, devono avere la finalità di integrare la normale attività scolastica o sul piano generale della formazione della personalità o sul piano specifico di arricchimento delle competenze. Proprio per tale motivo, si deve sempre procedere a preparare gli studenti allo svolgimento dell’uscita o viaggio che sia, ai fini di acquisire una maggior consapevolezza.
La maggiore età e la capacità di agire
Secondo l’articolo 2 del Codice civile, “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa”.
Sostanzialmente, si acquisisce quella che normativamente è definita come “capacità di agire”, consistente nella capacità di realizzare atti che incidono sulla propria sfera giuridica.
L’autorizzazione non è richiesta, ma è obbligatorio avvisare le famiglie degli studenti maggiorenni
Nel rispetto del principio civilistico succitato, la Circolare ministeriale 14 agosto 1991 n. 253, importante riferimento in materia di viaggi di istruzione, prevede che non sia richiesta l’autorizzazione nel caso degli alunni maggiorenni, “ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta”.
Pertanto, sebbene non sia prevista l’autorizzazione in senso stretto, le scuole hanno l’obbligo di rendere nota mediante comunicazione scritta (che può consistere anche in un avviso sul Registro Elettronico) l’attività proposta alle famiglie di tutti gli studenti partecipanti.
Gli studenti devono firmare l’esonero di responsabilità
Nell’ipotesi in cui l’agenzia di viaggio che si occupa dell’organizzazione concorra con il suo personale qualificato al dovere di vigilanza insieme al personale della scuola, è necessaria un’informativa alle famiglie, a prescindere dalla maggiore o minore età. Si aggiunge però che “la persona esercente la potestà familiare o l’alunno maggiorenne rilascino una dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordine o prescrizioni del personale dell’agenzia di viaggio” (punto 8.6 della C.M. summenzionata).
Come si può notare, anche in tal caso è obbligatorio informare la famiglia, ma viene assegnato il compito di rilasciare una dichiarazione allo studente maggiorenne.
Autonomia da parte delle singole scuole
Nel 2012, è stata emessa una nota ministeriale (prot. n. 2209 del 12 aprile) che ha fatto chiarezza in materia.
“Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994)”.
Ha poi aggiunto: “A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.
Ma allora perché molte scuole continuano a chiedere l’autorizzazione alle famiglie dei maggiorenni?
Dunque, sebbene sia sempre necessario tenere in considerazione i riferimenti precedenti, ogni scuola può agire in modo autonomo in materia. Nell’apposito REGOLAMENTO dei viaggi e delle uscite, gli istituti possono inserire le misure ritenute idonee alla propria realtà.
Nella prassi, gran parte delle scuole richiede l’autorizzazione alle famiglie anche degli studenti maggiorenni per due motivi principali. Il primo è legato ad un rafforzamento della tutela, considerata l’enorme responsabilità in capo ai docenti. Il secondo è di carattere economico. Le uscite, ma soprattutto i viaggi, richiedono una spesa che può essere anche rilevante in alcuni casi. Tendenzialmente, gli studenti non sono indipendenti economicamente. Pertanto, l’impegno a pagare e a sostenere i costi previsti grava sulle casse della famiglia dell’alunno: ecco spiegato perché spesso è richiesta la compilazione e la sottoscrizione del modulo di autorizzazione anche alle famiglie dei maggiorenni.
Spostamenti autonomi da parte degli studenti
Come detto, dunque, le scuole hanno libertà di gestire con un ampio grado di autonomia la disciplina dei viaggi e delle uscite. Può accadere sovente in quest’ultime che gli studenti possano recarsi individualmente presso la destinazione prescelta, evitando di ritrovarsi, come di consueto accade, nei pressi dell’istituto o dei punti da cui effettuare la partenza. Anche in tal caso, è la scuola a definire questa possibilità, sempre rispettando il vincolo dell’informativa alla famiglia.
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