Riduzione dell’ora di lezione, quando si deve recuperare

Orizzonte Scuola

 

Ridurre l’ora di lezione da 60 a 50 minuti: quando si deve recuperare e quando no, L’USR Marche ricorda con apposita circolare quali sono le disposizioni vigenti che permettono alle istituzioni scolastiche di ridurre l’ora di lezione da 60 a 50 minuti e quando è necessario il recupero.

Riduzione ora di lezione da 60 a 50 minuti

  • per “cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica” – deliberata dal Consiglio d’Istituto – non comporta alcun obbligo di recupero da parte del personale docente (art. 28, comma 8, del CCNL 2006/2009, non disapplicato dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro)..
  • per motivi didattici, deliberata dal Collegio dei docenti, dovrà prevedere il recupero

L’USR Marche elenca poi i punti più significativi della Circolare Ministeriale n. 243 del 22 settembre 1979

  1. le riduzioni d’orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile, devono corrispondere ad accertate e documentate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti oppure da criticità connesse all’effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate le sole cause determinanti l’adozione, comunque del tutto eccezionale, dei provvedimenti medesimi;
  2. nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in 60 minuti;
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  3. nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o all’ultima ora; solo eccezionalmente possono riferirsi alla prima e all’ultima ora;
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  4. nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sei ore, la riduzione può riferirsi alla prima e all’ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;
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  5. nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore;
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  6. la riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l’intero istituto;
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  7. non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione;
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  8. ove le esigenze di riduzione si riferiscano soltanto ad un esiguo numero di alunni, potrà essere anche adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare il ritardo di alcuni minutiper l’ingresso in aula dell’alunno o degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell’uscita.

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