Accesso all’insegnamento: serve laurea magistrale/specialistica/v.o. coerente ed eventuali CFU/esami integrativi
In generale i requisiti di accesso all’insegnamento sono stabiliti, per quanto riguarda la scuola secondaria, dal DPR 19/2016 così come modificato dal decreto correttivo DM 259/2017.
Ebbene, detto decreto, con le relative tabelle allegate, individuano le lauree (vecchio ordinamento, specialistiche e magistrali) e le relative classi di concorso che possono essere insegnate.
Da quanto detto si evince che di regola il titolo di accesso all’insegnamento è costituito unicamente dal possesso della laurea magistrale\specialistica o vecchio ordinamento. Nessuna laurea triennale dà accesso alle classi di concorso dell’insegnamento.
CLASSI DI CONCORSO ITP
Discorso diverso deve farsi per le classi di concorso ITP (insegnanti tecnico-pratici). Si tratta di quelle classi di concorso laboratoriali (contrassegnate dalla lettera B, per esempio B-01, B-02, B-16, B-19, etc.), alle quali si accede, in base all’attuale normativa con un diploma di scuola secondaria coerente e per le quali, successivamente all’anno scolastico 2024/2025, sarà richiesta una laurea triennale coerente.
ULTERIORI REQUISITI
A volte le tabelle titoli richiedono, oltre al possesso del prescritto titolo di studio (laurea magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) anche il possesso di un titolo congiunto (uno specifico diploma di scuola secondaria, un titolo di specializzazione o un titolo di specializzazione).
Si badi che si tratta di “titoli congiunti” che dovranno essere posseduti in aggiunta rispetto al titolo principale.
Questo è il caso di molte classi di concorso artistiche dove il candidato deve dichiarare, oltre al possesso del titolo di studio principale (la laurea o il diploma accademico) anche il possesso di uno specifico diploma di istruzione secondaria superiore o di un generico diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Nel caso in cui l’accesso alla classe di concorso preveda titoli congiunti, il candidato può indicarli nel campo a testo libero presente in fondo alla pagina.
Un caso particolare è previsto per la classe di concorso A023 (Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)) dove il candidato dovrà dichiarare il possesso di almeno uno tra i titoli congiunti previsti dal DM 92/16 (Ditals II livello, Cedils, ecc).
Esempio: per l’accesso alla classe di concorso A-01 è possibile accedere con il Diploma di Accademia di Belle Arti (V.O.) ma a condizione che congiuntamente si possegga un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Esempio 2: per l’accesso alla classe di concorso A-03 è possibile accedere con il Diploma di Accademia di Belle Arti (V.O.) ma a condizione di possedere congiuntamente un diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero o diploma di maestro d’arte (conseguito entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione di arte della ceramica o di tecnologia ceramica o di arte del grès o di arte dei rivestimenti ceramici edilizi o di arte della porcellana o di arte del vetro o di arte del vetro e del cristallo o di disegno professionale ceramico (artistico) o diploma di liceo artistico (indirizzo design).
Esempio 3: per l’accesso alla classe di concorso A-23 (Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) hanno titolo di accesso i docenti in possesso dei titoli previsti (e relativi crediti/esami) che siano forniti di uno dei titoli di specializzazione italiano L2 individuati con il Decreto ministeriale 92/16 (Ditals II livello, Cedils, ecc.).
ESAMI \ CFU RICHIESTI
Alcune lauree danno accesso diretto ad alcune classi di concorso senza che siano previsti requisiti ulteriori.
Per altre classi di concorso le tabelle richiedono il possesso di determinati esami\CFU.
Così, ad esempio, le lauree in giurisprudenza, economia e scienze politiche di nuovo ordinamento permettono di insegnare la classe di concorso A-46 (scienze giuridico-economico) purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui:
12 SECS-P/01 (Economia politica ed esami equivalenti)
12 SECS-P/02 (Politica Economica ed esami equivalenti)
12 SECS-P/07 (Economia Aziendale ed esami equivalenti)
12 SECS-S/03 (Statistica Economica ed esami equivalenti)
12 IUS-01 (Diritto Privato ed esami equivalenti)
12 IUS-04 (Diritto Commerciale ed esami equivalenti)
12 IUS-09 (Diritto Pubblico ed esami equivalenti)
12 IUS-10 (Diritto Amministrativo ed esami equivalenti)
I CFU richiesti dalla Tabella A e B, allegata al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 così come modificato dal DM 259/2017 in qualsiasi modo: percorsi di laurea, corsi singoli, corsi post-lauream (master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione). L’importante è che il codice del settore scientifico disciplinare (SSD) corrisponda esattamente a quello richiesto dalla Tabella.
Quanto detto trova conferma nella nota presente sul sito del Ministero dell’Istruzione secondo cui:
gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.), tramite corsi singoli universitari“.
L’ACCESSO A UNA NUOVA CLASSE DI CONCORSO
Molti utenti ci chiedono se sia possibile accedere a una nuova classe di concorso recuperando esami o conseguendo un Master.
É bene precisare che il recupero degli esami mancanti (anche qualora avvenga tramite Master) non sostituisce il possesso del titolo di studio necessario. In altri termini, anche recuperando gli esami richiesti è pur sempre necessario possedere una laurea che dia accesso alla classe di concorso di interesse.
Esempio: la laurea in Scienze Pedagogiche (LM-85) permette di accedere alle classi di concorso A-18 e A-19 a condizione di avere determinati esami. Il possesso\recupero di tali esami è necessario al fine di poter insegnare queste classi di concorso.
In nessun caso però un laureato in LM-85 potrà accedere alle classi di concorso A-12 \ A-22 anche qualora fosse in possesso degli esami di Linguistica Italiana, Letteratura Latina, Letteratura Italiana, ecc.
Quindi il recupero degli esami mancanti, anche attraverso Master, potrà riguardare le classi di concorso che possono essere insegnate con la LM-85, ovvero le classi di concorso A-18 e A-19.
Esempio 2: la laurea in Pedagogia conseguita entro l’A.A. 2000-2001, è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia.
Da ciò si evince che:
1) La laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento) conseguita entro il 2000/2001 permette l’accesso alla CDC A-12 purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia.
2) La laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento) conseguita dopo il 2000/2001 non permette l’accesso alla classe di concorso A-12 a prescindere dal possesso dei suddetti esami. Infatti, anche recuperando gli esami richiesti, mancherebbe in ogni caso il titolo di accesso richiesto.
Quindi il recupero degli esami mancanti, anche attraverso Master, potrà in questo caso essere utile per accedere alla A-12 solo se la laurea è stata conseguita entro il 2000/2001. Viceversa, se la laurea è stata conseguita dopo, il recupero degli esami sarà vano in mancanza del titolo di accesso alla classe di concorso.