Accesso civico nella Pubblica Amministrazione

di Melania Reina, Scuola7,  n. 367 del 21.1.2024.

Indicazioni per le Istituzioni scolastiche.

 

Il principio generale di trasparenza dell’azione amministrativa, introdotto con il D.Lgs. 33/2013[1] poi novellato dal D.lgs. 97/2016[2], ha definito la trasparenza come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni”, con l’obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. In questo contributo il focus è principalmente sulle procedure legate alla diversa gestione delle istanze di accesso civico.

Diverse forme di accesso

Il nostro ordinamento disciplina tre forme di accesso differenti tra loro:

  • Accesso documentale (accesso ai documenti amministrativi), ex art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, che è uno strumento finalizzato a garantire la partecipazione dei soggetti privati portatori di interessi qualificati al procedimento amministrativo. Può esercitarlo chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
  • Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del D.lgs. n. 97/2016, correlato all’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte della PA e che consente a chiunque di chiedere e ottenere la presa visione di quegli atti dei quali la pubblicazione sia stata omessa dall’amministrazione;
  • Accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del D.lgs. n. 97/2016, relativo a documenti e atti non soggetti a specifico obbligo di pubblicazione. La richiesta deve avere, però, una certa rilevanza.

Differenze tra l’accesso civico semplice e generalizzato

L’accesso civico semplice viene definito come “il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. In ambito scolastico, l’istanza di accesso civico “semplice” è gratuita e non deve essere motivata. Va presentata, in prima istanza, al Dirigente scolastico secondo le specifiche modalità individuate e comunicate sui siti istituzionali delle singole Istituzioni nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Altri contenuti” – “Accesso civico”.

Il diritto di accesso civico generalizzato prevede invece che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.

L’istanza di accesso civico “generalizzato” è ugualmente gratuita e non deve essere motivata. Va presentata al Dirigente scolastico, responsabile del procedimento e deve contenere l’indicazione chiara e puntuale dei dati, delle informazioni o dei documenti per i quali si fa richiesta.

Vale la pena ricordare che non sono ammesse richieste di accesso civico generiche e che l’Istituzione scolastica non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

Procedura per la richiesta di accesso civico

Il Dirigente scolastico decide sull’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia della richiesta di accesso civico. Il controinteressato potrà formulare la propria motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso. Decorso tale termine, il Dirigente scolastico decide sull’istanza di accesso civico, semplice e/o generalizzato. Fatto salvo quanto appena chiarito, il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. L’eventuale diniego deve essere motivato.

In caso di mancato riscontro entro il termine di legge o di diniego totale o parziale alla richiesta di accesso civico, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le Istituzioni scolastiche della regione di afferenza. Tale responsabile, individuato dal Ministero dell’istruzione e del merito nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR), decide con provvedimento motivato entro 20 giorni (art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 33/2013).

Limitazioni al diritto di accesso civico generalizzato

Esistono casi ben definiti di esclusione della richiesta di accesso generalizzato, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013:

  • in caso di segreto di Stato;
  • nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge;
  • nel caso in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti.

Per le scuole potrebbero rappresentare validi esempi di esclusione:

  • i dati generici, biometrici e relativi alla salute;
  • i dati genetici relativi alla salute nonché alla vita e all’orientamento sessuale;
  • i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  • i dati identificativi di persone beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
  • le informazioni di carattere psicoattitudinale.

Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, l’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  • la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • la politica e la stabilità economica e finanziaria dello Stato;
  • la conduzione di indagini su reati e il loro perseguimento;
  • il regolare svolgimento di attività ispettive.

Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, l’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali;
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali, compresi la proprietà intellettuale, il diritto
  • d’autore e i segreti commerciali.

Responsabilità del Dirigente scolastico nelle richieste di accesso

È compito del Dirigente scolastico verificare le esigenze di accesso rispetto al pregiudizio alla protezione dei dati personali che in concreto possa conseguire per gli interessati in caso di ammissione all’istanza di accesso.

Inoltre, la ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell’istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l’identificazione dell’interessato.

Infine, compete ai Dirigenti scolastici il popolamento e la corretta manutenzione della sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito web della Istituzione scolastica di riferimento (D.lgs. n. 97/2016 e All. 2 Delibera ANAC 430/2016), onde prevenire eventuali istanze di accesso civico.


[1] D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

[2] D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

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