Aggiornamento GaE e Istituto I fascia, normativa, faq e guida

Bisogna presentare l’istanza entro il 15 marzo.

 

Sul portale INPA è stato pubblicato il Decreto ministeriale n. 37 del 29 febbraio 2024 che dà avvio alle procedure per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di istituto per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26.

Oggetto della richiesta

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie a esaurimento costituite in ciascuna provincia, può chiedere:

  • la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
  • il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
  • la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
  • il trasferimento da una provincia a un’altra: nella provincia di destinazione, il richiedente sarà collocato – per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva – nella corrispondente fascia di appartenenza e avrà il punteggio maturato, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

Come presentare domanda: la guida

La domanda dovrà essere presentata per via telematica dal 1 marzo 2024 (h.12,00) al 15 marzo 2024 (h. 23,59) attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è raggiungibile anche da qui.

Con le stesse modalità telematiche, sarà possibile effettuare la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto di prima fascia secondo le tempistiche che verranno comunicate con successivo avviso.

Guida operativa per la presentazione delle istanze

Gli allegati al Decreto

Al decreto sono anche allegati:

Questa normativa è disponibile anche nella pagina che il Ministero ha appositamente predisposto.

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Le faq

Il MIM ha anche pubblicato le seguenti faq:

1. Domanda: Cosa vuol dire il messaggio: “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)”?

Risposta: il messaggio “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste ( non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva )” si verifica in tutti i casi di “NON TROVATO”, che sono i seguenti:

quando il codice fiscale con cui l’aspirante è presente nelle GaE è diverso da quello con cui l’aspirante è registrato a polis
In questo caso l’ufficio provinciale, verificato che l’anomalia è nel codice fiscale, deve utilizzare la funzione Reclutamento=>Graduatorie ad Esaurimento Personale Docente ed Educativo=>Rettifica Anagrafica. Potrebbe non riuscire perchè lo stesso codice fiscale è presente nelle graduatorie d’istituto per altro identificativo. Se si verifica questa circostanza l’ufficio dovrà fare una richiesta AOL di modifica base dati.

quando l’aspirante non è presente nelle GaE
In questo caso l’aspirante non può presentare la domanda, a meno che non rientri nella casistica di personale per cui, a fronte di una eventuale sentenza o provvedimento cautelare, la posizione dell’aspirante non sia presente sul SIDI, ma vi sia un provvedimento che dispone l’inserimento. Solo se rientra in questa casistica l’aspirante dovrà compilare il modello 1 cartaceo e presentarlo all’ufficio scolastico di destinazione, corredato del provvedimento in suo possesso che dispone l’inserimento/reinserimento nelle GaE. L’ufficio, effettuate le verifiche, inserirà l’aspirante qualora ne abbia titolo.

quando la posizione è cancellata, ma non risultano a sistema le condizioni per poter procedere automaticamente al reinserimento
In quest’ultimo caso gli uffici provinciali, procederanno alle necessarie verifiche.

Se le verifiche danno esito positivo, l’ufficio procede al reinserimento e questo comporterà la possibilità, per l’aspirante, di aggiornare la domanda

Se invece le verifiche non danno esito positivo, l’ufficio scolastico ha facoltà di non procedere al reinserimento e l’aspirante non potrà presentare l’istanza.

2. Domanda: Ho titolo al reinserimento in GAE per non aver presentato domanda negli anni precedenti, ma non riesco a presentare la domanda perchè risulto già inserito in GAE con riserva per effetto di provvedimenti cautelari favorevoli. Come posso fare?

Risposta: Poiché l’istanza non consente lo scioglimento della riserva per ricorso pendente, l’aspirante si deve rivolgere all’ufficio per chiedere, ove ne abbia titolo, la cancellazione della riserva “T”. Successivamente potrà accedere all’istanza e procedere con l’opzione “aggiornamento” in quanto già presente nella banca dati delle graduatorie ad esaurimento.

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