Al collaboratore scolastico la pulizia, il lavaggio alunni e il cambio pannolino

Orizzonte Scuola

Mansioni personale ATA: pulizia, lavaggio alunni e cambio pannolino spettano al collaboratore scolastico.

 

Il Collaboratore scolastico deve prestare agli alunni l’assistenza necessaria nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale? La risposta è sì ed è stato oggetto di chiarimento dall’Aran con un orientamento pubblicato il 5 novembre scorso.

L’attività di assistenza all’igiene personale è regolata dall’Allegato A del CCNL 18.1.2024 inerente le specifiche professionali dei singoli profili professionali. In particolare per la figura del Collaboratore Scolastico così recita:

– vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;”;

inoltre sempre nella medesima declaratoria si precisa che:

Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.”

Quanto indicato nell’Allegato A – scrive l’Aran – non è innovativo rispetto a quanto previsto già nei previgenti contratti, infatti già la tabella A allegata al CCNL del 29.11.2007 prevedeva lo svolgimento delle seguenti attività specifiche:

per l’area As : coordinamento dell’attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolgimento di attività qualificata di assistenza all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell’infanzia;
per l’area A, tra le altre cose: presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.

Pertanto rimane competenza del personale sopra citato l’attività di assistenza all’igiene personale che può riguardare anche pulizia e lavaggio degli alunni nonchè cambio dei pannolini“.

Sul punto rileviamo che il CCNL 2019-21 prevede la mansione dell’igiene personale senza più l’esplicito riferimento agli alunni con disabilità, com’era invece nel contratto precedente.

Ad ulteriore conferma – aggiunge –  di quanto indicato si segnala, che alle stesse risultanze perviene la Corte di Cassazione nella sentenza Cass. Pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786. In tale sentenza, che, peraltro, fa riferimento alla previgente normativa contrattuale e legale, non solo si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale ma anche si precisa:

“ il comportamento omissivo” dei lavoratori “integra il reato di cui all’art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d’ufficio, dal momento che erano state sollecitate dal dirigente scolastico all’espletamento di tali attività”.

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