Algoritmo assunzioni ancora bocciato
Alla sentenza n. 320/2024 della Corte d’Appello di Milano, si è aggiunta in questi giorni anche la sentenza n. 376/2024 della Corte d’Appello di Bologna.
Rinunciatario a sua insaputa
Secondo il Ministero, viene considerato rinunciatario non solo chi non ha presentato domanda o ha rinunciato effettivamente alla sede che gli era stata assegnata, ma anche quel docente che semplicemente non ha ottenuto le sedi richieste.
Si ricorda che la sanzione per il “rinunciatario” è decisamente pesante, in quanto non potrà più conseguire contratti da GAE o GPS per quella classe di concorso, nemmeno sulle disponibilità che dovessero sopravvenire in un momento successivo.
Come va interpretata la normativa?
Secondo la giurisprudenza più attenta, se al docente viene proposta(virtualmente) una sede da lui non indicata, la “rinuncia” potrà determinare l’esclusione dalle ulteriori proposte per il medesimo tipo di sedi (vale a dire per quelle sedi per le quali non è stata espressa alcuna preferenza).
Non certamente per le sedi che erano state richieste.
Chi sono i candidati “trattati dalla procedura”?
Per il Ministero sarebbero tutti i docenti, compresi quelli ai quali non è stata assegnata alcuna supplenza.
Secondo la Corte d’Appello, invece, per docente trattato dalla procedurasi intende il docente al quale è stato conferito un incarico (e non chi non ha ottenuto alcuna supplenza).
Cosa scrivono i Giudici?
“Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il Ministero deve effettuare una nuova convocazione e, ripercorrendo dall’inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato”.
Un’importante vittoria
La docente – assistita dall’avvocato Maria Rosaria Altieri, esperta del settore – ha ottenuto il riconoscimento del punteggio, oltre alle differenze retributive tra gli stipendi che le sarebbero spettanti e quelli effettivamente percepiti per supplenze brevi.