Alunno chiede di andare in bagno e si allontana dalla scuola: chi è il responsabile?

Se un alunno chiede di andare in bagno e poi si allontana dalla scuola, la responsabilità su chi ricade? L’avvocato risponde.

Dopo la risposta dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri in merito alla responsabilità dell’alunno che si allontana dalla classe durante il cambio dell’ora, in alcuni docenti sono sorti altri dubbi. Uno di questi è stato posto in redazione, Un lettore ci scrive:” Salve, ho letto della risposta data alla collega sulla responsabilità per l’alunno che si allontana dalla classe. Ma se un alunno chiede di andare in bagno e poi si allontana dalla scuola, la responsabilità su chi ricade? Sul docente? Perché non credo ci si possa aspettare che l’insegnante lo accompagni in bagno e vigili, lasciando la classe incustodita. Cordialmente.”

Alunno che si allontana dalla scuola e responsabilità del docente

In merito al quesito posto, l’avvocato Altieri spiega: La tematica della responsabilità in ipotesi di allontanamento del minore da scuola, differisce totalmente da quella esaminata afferente la responsabilità durante il cambio dell’ora. Infatti, in quest’ultimo caso viene in rilievo una responsabilità esclusivamente civilistica di fonte contrattuale, ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante e collaboratore scolastico, derivante, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implicanti l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono il controllo e la vigilanza del minore sin dal suo ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui lo stesso si trova legittimamente all’interno dei locali scolastici (Sez. 3 civ., n. 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014; Sez. 3 civ., n. 23202 del 13/11/2015, Rv. 637752).

Sul punto, le Sezioni Unite civili hanno avuto modo di precisare che “l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell’ambito delle obbligazioni assunte dall’istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso” e, quanto al precettore dipendente dall’istituto scolastico, che tra questi e l’allievo “si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona” (SS.UU. n. 9346 del 27/06/2002). E tale responsabilità opera anche nel caso di affidamento dell’allievo a personale non docente addetto al controllo degli studenti (Sez. 3 civ., n. 14701 del 19/07/2016, Rv. 641446).

Il primo caso, quello allontanamento del minore dall’istituto scolastico, invece, è da ascriversi all’ambito della responsabilità penale, conseguente all’abbandono del minore, secondo la previsione dell’art. 591 c.p., ai sensi del quale “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni” (comma 1).

L’avvocato risponde al quesito

La Corte di Cassazione ha avuto modo di distinguere tra il dovere di cura e il dovere di custodia, precisando che senz’altro il dovere di cura grava sul docente, mentre il dovere di custodia grava sul collaboratore scolastico (Cass. pen., sez. V, ud. 10 giugno 2021 (dep. 19 luglio 2021), n. 27926). Si è precisato, inoltre, in una prospettiva volta ad assicurare integrale ed effettiva attuazione alla tutela giuridica del soggetto incapace di provvedere a sé stesso garantita dall’art. 591 c.p., come il dovere di custodia implichi una relazione tra l’agente e la persona offesa, che può sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una sua spontanea assunzione da parte del soggetto attivo, nonché dall’esistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilità e di controllo dell’agente, in ciò differenziandosi dal dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali (Sez. 5, n. 19448 del 12/01/2016, Corbascio, Rv. 267126).

Alla luce della giurisprudenza appena richiamata si può senz’altro concludere, per rispondere al quesito posto dalla lettrice, che nell’ipotesi di allontanamento dell’alunno dall’Istituto Scolastico la responsabilità grava sul collaboratore scolastico e non sul docente (tuttavia il docente che veda non rientrare l’alunno in classe dopo un apprezzabile lasso di tempo, sarà tenuto ad attivarsi e ad allertare la dirigenza). Tuttavia, vale la pena segnalare che, in una recente sentenza (Cass. pen., sez. V, ud. 10 giugno 2021 (dep. 19 luglio 2021), n. 27926), la Corte di Cassazione ha precisato che perché vi possa essere una responsabilità del collaboratore scolastico è necessario il trasferimento dell’affidamento del minore dalle insegnanti alla collaboratrice scolastica. Nel caso di specie la responsabilità della collaboratrice scolastica è stata esclusa in quanto la stessa era stata incaricata unicamente di “sorvegliare” la principale porta di ingresso (e di uscita) dall’istituto scolastico, circostanza diversa da quella di cura e custodia richiesta dalla norma (art. 591 c.p.)

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