Art.36 e neoimmessi in ruolo: chiarimenti dell’USR Piemonte
Con una nota datata 24/08/2022, l’USR Piemonte ha voluto dare indicazioni in merito all’art.36 del contratto che prevede la possibilità, per i docenti di ruolo, di accettare una supplenza, aspetto che potrebbe essere utile per tutti quei docenti di ruolo che non hanno ottenuto trasferimento o assegnazione provvisoria, oppure devono prendere servizio il primo settembre in una sede lontana da casa.
In particolare il chiarimento si è reso necessario per i docenti neoimmessi in ruolo con decorrenza economica e giuridica a partire dall’a.s. 2020/21 fino ad oggi, perchè sottoposti a vincolo triennale.
L’art. 36 del CCNL stabilisce che per i docenti di ruolo è possibile “accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.
L’URS Piemonte sottolinea come il vincolo si sia affievolito negli anni e che “il docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo “.
Quindi per i docenti neoimmessi in ruolo è possibile accettare supplenze da GPS fino al 30/06 o al 31/08, a sensi dell’art. 36 del CCNL, purchè siano in altra classe di concorso rispetto a quella di titolarità. L’USR Piemonte chiarisce che, nel caso di nomina da sostegno con graduatoria incrociata, questa deve avvenire da una graduatoria diversa rispetto alla disciplina per la quale si è di ruolo.
Scarica qui: NOTA USR PIEMONTE