Assegnazioni ed utilizzazioni, quando è possibile farle
da infodocenti
Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sono movimenti annuali che riguardano il personale di ruolo. Per l’anno scolastico successivo alla domanda (se l’istanza verrà accolta), il docente sarà utilizzato/assegnato a una sede di servizio differente da quella di titolarità. Questi movimenti vengono fatti sulla base dell’organico di fatto. Il docente che è in possesso dei requisiti potrà presentare contestualmente sia domanda di utilizzazione che di assegnazione provvisoria (e potrà indicare anche preferenze differenti).
Chi può richiedere l’assegnazione provvisoria
La domanda di assegnazione provvisoria può essere fatta da chi si trova in una delle seguenti situazioni:
- intende ricongiungersi ai figli (o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario)
- intende ricongiungersi al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente (ivi compresi parenti o affini)
- se ci si trova con gravi esigenze di salute comprovate da idonea certificazione sanitaria (e per questo bisogna recarsi in un ospedale in particolare)
- intende ricongiungersi al genitore.
Non posso ricorrere all’assegnazione provvisoria se richiedo una scuola di una città e sono già titolare di una scuola dello stesso comune. L’unica eccezione è quella per i comuni suddivisi in più distretti, ma vale solo per le esigenze previste dall’art.8 del CCNI (essenzialmente si tratta di gravi motivi di salute).
Cos’è l’utilizzazione
L’utilizzazione dovrebbe avere la funzione di consentire ad un lavoratore della scuola in esubero o senza sede, oppure trasferito in una sede disagiata in quanto perdente posto, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda. L’altra fattispecie è rappresentato dal docente titolare su posto comune ma in possesso del titolo di sostegno, di essere utilizzato su posto di sostegno.
Possono presentare domanda di utilizzazione:
- docenti in esubero su provincia
- docenti trasferiti quali soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità. Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2012/2013 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune
- docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l’utilizzo su tale tipologia di posti nell’ambito dello stesso grado di istruzione
- docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno anche se privi di specializzazione.
Con quale ordine verranno fatte queste operazioni
Le operazioni di utilizzazione precedono quelle di assegnazione provvisoria, e a loro volta le operazioni nell’ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia. Per quanto riguarda i docenti, le operazioni sui posti di sostegno precedono quelle sui posti comuni.