Assegnazioni provvisorie docenti
Assegnazioni provvisorie docenti per l’anno scolastico 2021/22, si avvicina il via alla procedura per la presentazione delle domande. Le ultime indiscrezioni, per quanto riguarda la data di apertura della procedura, parlano di martedì 15 giugno per il personale docente con possibile scadenza dei termini il prossimo 5 luglio. Bisognerà, naturalmente, attendere la conferma ufficiale da parte del Ministero dell’Istruzione, attesa nelle prossime ore. Vediamo, intanto, come dev’essere valutato il punteggio.
Assegnazioni provvisorie 2021/22, valutazione punteggio
Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato di qualsiasi ordine e grado di istruzione, che risultano in possesso di uno dei requisiti indicati nell’articolo 7 del CCNI.
Per quanto riguarda la valutazione del punteggio, non vanno considerati né i titoli in possesso del docente, né l’anzianità di servizio. Il punteggio di riferimento è quello indicato dalla tabella allegata al CCNI sulla mobilità annuale. Va tenuto in considerazione unicamente il punteggio riguardante le esigenze di famiglia.
Punteggio ricongiungimento e figli minori
Per quanto concerne il ricongiungimento al coniuge o ai figli minori o maggiorenni disabili (ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/92) o ai genitori con un’età maggiore ai 65 anni, il punteggio spettante sarà pari a 6 punti (ciascun docente sarà libero di scegliere a chi ricongiungersi tra coniuge, figli e genitori). È opportuno sottolineare che, nel caso di ricongiungimento a un genitore con età inferiore ai 65 anni, non spetta alcun punteggio.
Per ogni figlio o affidato con età inferiore ai 6 anni, 4 punti: il punteggio è attribuibile anche se il figlio compie 6 anni nell’anno solare riguardante il movimento. Viene valutata 6 punti, invece, l’assegnazione provvisoria chiesta per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto. Viene valutata 3 punti la casistica riguardante ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18esimo anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.
Il punteggio di 6 punti attribuibile per il ricongiungimento al coniuge, figli o genitori, (giova sottolineare anche al convivente anagraficamente riconosciuto) è valido solamente per le scuole del comune e per il comune stesso del parente per il quale si chiede il ricongiungimento. Invece, il punteggio riguardante i figli di età inferiore ai 6 anni o di età compresa tra 6 e 18 anni, è valido per tutte le altre preferenze espresse.
Parità di punteggio
Cosa accade in caso di parità di punteggio? Le graduatorie per le assegnazioni provvisorie presentano, spesso, casistiche di questo genere: due o più docenti possono avere lo stesso punteggio e le stesse precedenze (oppure nessuna). In questo caso, la precedenza verrà assegnata al docente più anziano dal punto di vista anagrafico. (articolo 1, comma 6 del CCNI).