Assegno unico per i figli, OK dal CdM: come fare domanda e tutti gli importi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto per l’assegno unico per i figli: ecco come fare domanda e gli importi.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato l’assegno unico per i figli: l’assegno sarà una ‘misura ponte’ da luglio a dicembre 2021, per poi andare a regime dal 1° gennaio 2022, diventando ‘permanente e universale’. A chi spetta l’assegno unico per i figli e quali saranno gli importi?

Assegno unico per i figli, a chi spetta e importi

L’assegno ponte verrà erogato esclusivamente in funzione dell’Isee (fino a 50 mila euro) e al numero di figli. L’importo massimo mensile è stato fissato a 167,5 euro per il primo e il secondo figlio: tale importo sarà maggiorato del 30% dal terzo figlio in poi. In buona sostanza, l’importo massimo per una famiglia con due figli sarà pari a 335 euro, con tre figli potrà arrivare a 653 euro. L’importo sarà decrescente con l’aumentare dell’importo relativo all’Isee, andandosi ad azzerare per importi oltre 50 mila euro.

Da luglio fino a dicembre 2021, l’assegno spetterà tutte le famiglie che non percepiscono attualmente gli assegni famigliari, ovvero soggetti inattivi, percettori di Reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi, ma anche i dipendenti esclusi dagli assegni familiari per motivi legati al loro reddito. Per questi nuclei famigliari, è stato stanziato 1 miliardo e 580 milioni.

L’altra metà delle risorse stanziate complessivamente riguarderà, invece, le famiglie che già percepiscono gli assegni familiari come lavoratori dipendenti. Dal primo luglio, questi nuclei famigliari potranno beneficiare di una maggiorazione di 37,5 euro mensili per ogni figlio nel caso di famiglie con uno o due figli e 70 euro in più per figlio per quelle con 3 o più figli.
Gli importi spettanti a ciascun nucleo famigliare vengono stabiliti in base a una tabella allegata al decreto. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Come fare domanda

La domanda andrà presentata per via telematica all’Inps secondo le modalità che lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale indicherà entro il 30 giugno: l’assegno verrà erogato dallo stesso mese di presentazione della domanda tramite accredito su Iban oppure mediante bonifico domiciliato, con l’eccezione delle famiglie beneficiarie del Reddito di Cittadinanza. L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’Irpef. Per le domande presentate entro il 30 settembre saranno corrisposte le mensilità a partire dal mese di luglio.

Condividi questa storia, scegli tu dove!