Assemblee sindacali, due pareri ARAN
di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola
Assemblee sindacali, l’ARAN chiarisce le modalità di partecipazione del personale scolastico.
I dipendenti della scuola possano partecipare a più di due assemblee tenute in altre istituzioni scolastiche?
L’ARAN ha risposto a questa domanda con Orientamento applicativo CIRS127 del 17 febbraio 2025.
Innanzitutto l’ARAN richiama l’art. 31 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, nel quale viene di fatto riproposto il precedente articolo 23 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, rubricato “Assemblee sindacali”.
Il comma 2 espressamente sancisce che “In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese”.
Pertanto, sottolinea l’ARAN, “essendo il limite delle due assemblee mensili finalizzato a contenere il disservizio che l’assemblea reca all’utenza sotto il profilo della continuità didattica, lo stesso interviene indipendentemente dal luogo ove l’assemblea si svolge (istituzione scolastica o ambito territoriale)“.
Dipendenti che lavorano su turni
In pari data, l’ARAN ha pubblicato anche un altro orientamento applicativo, il CIRS128, ripondendo a questa domanda:
Può essere indetta una assemblea sindacale in orario diverso da quello previsto dalla norma contrattuale, al fine di consentire la partecipazione al personale scolastico con servizio articolato in turni?
In merito l’ARAN osserva che il comma 4 dell’art. 31 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone: “Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea….”.
Inoltre, il successivo comma 6 afferma che “ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. …”.
In proposito l’ARAN ricorda che l’individuazione della durata massima dell’assemblea e la sua collocazione all’inizio o alla fine delle attività didattiche ha come obiettivo quello di evitare che l’assemblea stessa possa comportare un’eccessiva interruzione del servizio scolastico con ripercussioni sulle famiglie, sugli alunni e l’organizzazione didattica.
Quindi, i soggetti legittimati potranno indire nella stessa giornata una sola assemblea – della durata massima di due ore – che potrà tenersi nella fascia oraria iniziale o finale delle attività didattiche giornaliere.
All’assemblea potranno partecipare anche i dipendenti che durante la fascia oraria in cui la stessa si tiene non sono tenuti a svolgere attività lavorativa (ad esempio in quanto il proprio turno di lavoro inizia successivamente). Tale personale, per le ore di assemblea non coincidenti con il proprio orario di lavoro, non dovranno richiedere alcun permessoex art. 31, comma 1, CCNL 18.01.2024.
.
.