Assunti straordinario bis, quando il vincolo triennale sarà ‘ammorbidito’ dal nuovo CCNL 2019-21
di Sabrina Maestri, Scuola in Forma
Assunti concorso straordinario bis: le deroghe al vincolo triennale previste dall’ipotesi di CCNL 2019-21.
I docenti che sono stati assunti dal concorso straordinario bis, come tutti i neoimmessi, sono sottoposti a vincolo triennale. Per tre anni quindi dovranno permanere sulla scuola di titolarità senza poter partecipare alla mobilità. L’ipotesi di CCNL 2019-21 prevede un ammorbidimento del vincolo in presenza di alcune condizioni. Facciamo chiarezza.
Cosa dice la normativa
In base al combinato disposto di cui ai citati articoli 399/3 del D.lgs. 297/94 e 13/5 del D.lgs. 59/2017, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione, dove svolgono il periodo di prova, nello stesso tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (quindi, possono presentare domanda dopo i citati tre anni);
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. Questi docenti, inoltre, dopo aver svolto l’anno di prova, hanno la possibilità di accettare supplenze al 30 giugno e al 31 agosto per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
Le deroghe
In base al DM 108/2022 il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.
Il CCNL 2019-21, all’art. 34, prevede un ulteriore ‘ammorbidimento’. In base a questo disposto, nel momento in cui entrerà in vigore con la firma definitiva, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con:
- il figlio di età inferiore a 12 anni;
. - la persona con disabilità da assistere, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01. Questa deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92.