Bonus 150 euro a novembre: tutte le info sull’indennità del Decreto Aiuti Ter
È entrato in vigore il Decreto Legge “Aiuti ter”, contenente la misura attesa del bonus da 150 euro: le informazioni utili ai beneficiari.
Claudia Scalia
Il Decreto Aiuti Ter, agli articoli 18 e 19, riconosce un bonus di 150 euro una tantum da erogare nel mese di novembre ai lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie. La nuova indennità è molto simile al bonus 200 euro, ad eccezione dei requisiti per accedervi, che son diventati ancora più stretti. L’intervento mobilita circa 3 miliardi di euro, nello specifico:
- 1 per i dipendenti,
- 1,25 per i pensionati,
- 230 milioni per disoccupati, precari ed altre categorie fragili,
- 400 milioni per i lavoratori autonomi.
Bonus 150 euro: dipendenti pubblici e privati
Riguardo ai lavoratori dipendenti (anche a tempo parziale) tale somma è attribuita se il rapporto di lavoro sussiste nel mese di novembre e se la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non sia eccedente l’importo di 1.538 euro.
L’indennità una tantum da 150 euro spetta sia ai dipendenti pubblici (quindi anche personale ATA e docente), che privati, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro. Non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Per accedervi, non sarà necessario presentare domanda, in quanto l’accredito avverrà in automatico nella busta paga del mese di novembre, agli aventi diritto. Proprio per questo, la busta paga NoiPA di ottobre non contiene questo importo. Per la precedente una tantum (artt. 31 e 32 del DL 50/22) erano state fornite le seguenti indicazioni:
- Per il dipendente privato era richiesta la presentazione al datore di lavoro di un’autocertificazione in cui attestasse di non essere titolare di prestazioni di pensione, assegno sociale, assegno di invalidità, trattamenti di accompagnamento alla pensione, reddito di cittadinanza.
- L’art. 36 comma 1 del Decreto Legge 73/22 aveva poi chiarito che non erano tenuti a rendere tale dichiarazione i dipendenti delle amministrazioni centrali o delle altre amministrazioni i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze NoiPA.
Altri aventi diritto all’indennità
Hanno, inoltre, diritto alla somma di 150 euro, come illustra la FLC CGIL:
- i soggetti che, per il mese di novembre 2022, risultano essere percettori di NASpI e DIS-COLL. L’indennità di 150 euro è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento della medesima indennità ai lavoratori dipendenti. Infatti tali prestazioni non solo tra loro compatibili. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
- dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 50/22 (18 maggio 2022) e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021, e che presentano domanda all’INPS. Anche in questo caso il decreto legge prevede che l’indennità è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento dell’indennità ai lavoratori dipendenti. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
- lavoratori autonomi a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. Si ribadisce che l’indennità è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento dell’indennità ai lavoratori dipendenti. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.