Carta docenti precari: come ottenerla? Spetta a tutti? L’avvocato risponde
La Carta docenti per la formazione spetta a tutti i precari o solo a quelli al 31 agosto, come stabilito dalla normativa attuale?
Claudia Scalia scuolainforma
La disciplina normativa sulla carta docenti
La Carta docenti è una carta elettronica finalizzata all’aggiornamento ed alla formazione del docente istituita e regolamentata dai commi da 121 a 124 dell’art. 1 della L. n.107/2015, dalla nota MIUR n. 15219 del 15.10.2015, nonché dal D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e dal successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, per un importo pari a € 500,00 annui ed è riconosciuta unicamente in favore del personale di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado.
La cd carta docente è un bonus da utilizzare per l’acquisto di libri, riviste, personal computer, tablet, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso un accredito di € 500,00 annui sul cd. “borsellino elettronico”, cumulabile con quelli relativi agli anni precedenti in caso di mancata utilizzazione dell’intero importo nell’anno scolastico cui ciascun accredito afferisce.
Ogni docente, opportunamente dotato di una carta elettronica, può accedere con lo SPID alla propria Carta docente, consultare in ogni momento la composizione del suo “borsellino elettronico” attraverso la funzione di “storico portafoglio” ed effettuare i propri acquisti sia on line, sia in negozio (in quest’ultimo caso, previa generazione di un codice ad hoc da esibire all’esercente di turno all’atto dell’acquisto).
Il riconoscimento ai precari da parte della giurisprudenza comunitaria
In seguito al folto contenzioso originatosi a causa della discriminatoria esclusione del personale precario dal beneficio della carta docente, la VI Sezione della Corte di Giustizia nella causa C-450/21, con Ordinanza del 18 maggio 2022, ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento eurounitario la norma contenuta nell’art.1, comma 121 della legge n.107/2015 che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l’aggiornamento e la formazione del docente.
In conseguenza di tale pronuncia, il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, cd. Decreto Salva-Infrazioni, convertito nella L. n. 103 del 10 agosto 2023, al fine di prevenire l’apertura di nuove procedure di infrazione e l’aggravamento di quelle pendenti attraverso l’immediato adeguamento dell’ordinamento nazionale al diritto dell’Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea, ha esteso per il solo anno 2023, il riconoscimento della Carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto.
La recente sentenza della Cassazione
E’ di pochissimi giorni fa la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023 che, mettendo finalmente un punto fermo sulla questione, ha confermato che anche i docenti precari con incarico annuale al 31 agosto e con incarico al 30 giugno hanno diritto ad ottenere il bonus carta docenti, mentre non ha affrontato la questione (in quanto non rilevante per il contenzioso portato alla sua cognizione) del diritto a percepire il bonus anche per i destinatari di supplenza breve con servizio pari ad almeno 180 giorni. Orbene, poiché il bonus per i supplenti al 31 agosto o al 30 giugno non è stato riconosciuto per legge (con l’esclusione degli incaricati annuali per l’a.s. 2023/24 per i quali il bonus è stato previsto dal Decreto Salva-Infrazioni), ma da una sentenza della Suprema Corte, ad oggi è ancora necessario incardinare un contenzioso per ottenere il riconoscimento delle somme.
A tal fine è possibile, sin da subito, appena ottenuta la supplenza (come nel caso della lettrice), presentare ricorso innanzi al competente Giudice del lavoro per ottenere il bonus, con la precisazione che, così come chiarito dalla Corte di Cassazione, spettano solo le somme maturate nell’ultimo quinquennio (prescrizione quinquennale) e che non può essere applicata al personale precario, così come al personale di ruolo, la decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, in quanto, i supplenti fino ad oggi, e fin quando non dovesse essere riconosciuto loro il diritto con una sentenza, non potrebbe usufruire della Carta.