Chiarimenti sulla valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova neoassunti da GPS I fascia

Obiettivo scuola

Nota USR Piemonte.

 

L’USR Piemonte ha emanato la nota n. 9242 del 3 Giugno con la quale, facendo seguito alla nota prot. n. 7636 del 13 maggio 2024, con la quale, si forniscono ulteriori chiarimenti sul periodo annuale di formazione prova dei docenti assunti da GPS I fascia con nomina finalizzata al ruolo.

Con la presente, oltre a chiarire, preliminarmente, che, per il personale docente immesso in ruolo da GPS ex art. 5, c. 5 e ss., D.L. 44/2023, la contestualità indicata nel relativo paragrafo” tempistiche” della sopra indicata nota prot. n. 7636/2024, va intesa, come meglio di seguito specificato, come contestualità organizzativa dell’intera procedura, si forniscono ulteriori elementi utili ai Comitati di valutazione per la gestione delle diverse fasi di detta procedura e per la sua conclusione entro la data del 15 luglio p.v.

1) Assegnazioni del membro esterno del Comitato di Valutazione ai sensi dell’art. 5, c. 8, D.L. 44/2023

Prima di entrare nel merito delle ulteriori indicazioni operative e suggerimenti ai Comitati di valutazione, si comunica preliminarmente che, a seguito di segnalazioni pervenute da parte di alcuni Dirigenti già designati quali membri esterni dei Comitati di valutazione, di eventuali incompatibilità/conflitti di interesse nei confronti dei docenti ad essi assegnati, questo Ufficio, in data odierna, ha provveduto alle necessarie riassegnazioni ed all’invio dei nuovi decreti alle istituzioni scolastiche interessate, comprendenti i nominativi ed il numero dei candidati da esaminare.

In caso permangano ancora dubbi sulla causale di registrazione a SIDI, si invitano le istituzioni scolastiche interessate a contattare direttamente il competente Ufficio di Ambito territoriale di riferimento, che fornirà le eventuali indicazioni operative.

2) Fasi di valutazione docenti neoassunti ai sensi dell’art. 5, c. 8, D.L. 44/2023

La valutazione del docente avviene in due fasi:

Fase 1.

Ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – art. 13, comma 1:

I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In tale fase, quindi, i docenti di sostegno immessi in ruolo da GPS e call veloce, ex art. ex art. 5, c. 5
e ss., D.L. 44/2023, al pari di tutti gli altri docenti neo immessi in ruolo dalle diverse procedure concorsuali, sono valutati dal Comitato di valutazione della scuola non integrato dal membro esterno e dal Dirigente scolastico.

I docenti non in possesso dei requisiti di servizio (svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche) e quelli che ricevano una valutazione negativa, non saranno ammessi alla successiva fase 2 (lezione simulata) e, ai sensi di quanto previsto dall’art.13, comma 1 del D.Lgs. 59/2017, saranno sottoposti “a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile”.

Fase 2.

D.M. 119/2023 – art. 6, c. 2 “Superate con valutazione positiva le procedure di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti svolgono una lezione simulata”;

D.L. 44/2023 – art. 5, c. 8, “Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici”.

In detta fase il membro esterno, insieme al Comitato di valutazione interno, provvede a:

  • predisporre la traccia che verrà assegnata 24 ore prima al candidato;
  • presenziare alla lezione simulata e procedere alla sua valutazione in termini di idoneità/inidoneità.

Come previsto dall’art. 6, c. 4, D.M. 119/2023 “Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del
contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato”.

3) Contenuto della lezione simulata e modalità di svolgimento

  • L’art. 8 del D.M. 119/2023 prevede che:
    La lezione simulata è volta a verificare, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, al punto A.4 dell’allegato A al decreto del Ministro 5 novembre 2021, n. 325, per la scuola dell’infanzia e primaria e al punto A.2.1 dell’Allegato A al decreto del Ministro 9 novembre 2021, n. 326, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso e corretto esercizio, anche in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell’anno di formazione iniziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una didattica inclusiva che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, di interclasse o di intersezione, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dagli alunni (comma 1);
  • La traccia sulla quale svolgere la lezione simulata, predisposta dal Comitato di valutazione, è assegnata al candidato 24 ore prima dello svolgimento della prova (comma 3)

Alla luce del combinato disposto dei sopra indicati commi 1 e 3 dell’art. 8 del D.M. 119/2023 il Comitato di valutazione, integrato dal membro esterno, procederà, quindi, per ciascun candidato ammesso alla Fase 2 della lezione simulata, alla predisposizione della relativa traccia ed alla assegnazione della stessa al candidato, entro le 24 ore precedenti la prova, con le modalità che ciascuna istituzione scolastica autonomamente intende attivare (non è prevista l’estrazione della traccia). 4) Modalità di valutazione della lezione simulata

L’art. 7, D.M. 119/2023 prevede che “Con decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è costituita una apposita Commissione nazionale incaricata di redigere i
quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata”.

Al momento tali quadri di riferimento non risultano essere stati pubblicati.

Al fine di permettere ai Comitati di valutazione integrati dal membro esterno, nel caso in cui le prove della lezione simulata fossero programmate in un periodo antecedente alla pubblicazione dei sopra indicati quadri di riferimento, di poter contare comunque su una guida di massima, si trasmette , in allegato, un’apposita griglia, elaborata dal Corpo ispettivo di questo ufficio, che, fatte salve le diverse ulteriori indicazioni ministeriali, potrà essere utilizzata in sede di valutazione.

5) Contestualità organizzativa-suggerimenti

Nel rispetto delle autonome determinazioni delle istituzioni scolastiche, al fine di uniformare, ove possibile, la procedura, si forniscono, di seguito alcuni suggerimenti organizzativi.

Sarebbe opportuno procedere, prima di attivare la Fase 1, ad una riunione preliminare con il Comitato di valutazione integrato col membro esterno. Quanto sopra al fine di individuare le tempistiche di attivazione e conclusione della Fase 1, programmando contestualmente la/le data/e della lezione simulata, nel rispetto della comunicazione ai candidati entro i 5 gg precedenti la/le stessa/e, riservandosi di assegnare, esclusivamente ai candidati ammessi a sostenere la prova, il contenuto della lezione 24 ore prima, con le modalità che ciascuna istituzione scolastica autonomamente intende attivare.

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