Circolare annuale supplenze 2023/24, Nota del Ministero dell’Istruzione (PDF)

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la Circolare annuale sulle supplenze (Nota N. 43440 del 19 luglio 2023).

Supplenze personale docente, educativo e ATA 2023/24, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto a pubblicare la Circolare annuale sulle supplenze: si tratta della Nota N. 43440 del 19 luglio 2023 avente come oggetto ‘Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A’.

Circolare annuale sulle supplenze personale docente, educativo e ATA 2023/24: la Nota del Ministero dell’Istruzione

In merito alle supplenze del personale docente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito richiama l’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che ha previsto, per l’anno scolastico 2023/2024, una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per le supplenze. Il comma 12 della medesima disposizione prevede che, “qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17- bis a 17-septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159”.

Per effetto di tale decreto ministeriale, gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell’apposita sezione della piattaforma all’uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.

Mancata presentazione della domanda o rinuncia all’incarico

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.  L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) e c) dell’Ordinanza ministeriale N. 112 del 6 maggio 2022, per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto. La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno. La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) e c) dell’Ordinanza ministeriale 112/2022.

Incarichi di supplenza da GPS su posti residui in altra provincia

Un aspetto importante è quello che viene citato poco dopo: ‘I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno, possono presentare istanza telematica per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS.

A tal fine, nell’istanza gli aspiranti dovranno indicare la provincia (o più province di una medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per la quale intendono partecipare alla procedura e le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare alla procedura. Per la presentazione delle istanze, la cui tempistica è resa nota con avviso della Direzione Generale pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito, è previsto un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni. Il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l’elenco di coloro che hanno presentato istanza, graduati sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS della provincia di iscrizione.

Ciascun Ufficio interessato dalla procedura, prima di procedere all’elaborazione informatizzata dell’assegnazione della provincia/tipologia di posto, pubblica l’elenco di cui al periodo precedente, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali. Una volta assegnata la provincia, ciascun Ufficio territoriale procederà all’assegnazione delle sedi secondo proprie modalità organizzative, in quanto tale fase della procedura non è supportata dal sistema informativo. L’assegnazione di una sede in una provincia indicata nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS.

Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022. Per tutte le altre istruzioni e indicazioni contenute nella nuova Circolare annuale sulle supplenze del personale docente, educativo e ATA, riportiamo a questo indirizzo il testo integrale.

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