Concorsi ordinari, bozza Decreto sulla formazione docenti e anno di prova
Nuovi concorsi ordinari, il Ministero dell’Istruzione ha inviato al CSPI il decreto relativo all’anno di prova e formazione (BOZZA).
Luigi Rovelli
Nuovi concorsi ordinari, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad inviare al CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) il decreto che ‘individua, ai sensi dell’articolo 59, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale nell’ambito del periodo di formazione e di prova di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107.’
Concorsi ordinari, il Ministero dell’Istruzione ha inviato al CSPI il decreto riguardante lo svolgimento dell’anno di prova e formazione
All’articolo 2 della bozza del decreto viene disposto che il personale docente, assunto secondo le disposizioni sopra indicate, è tenuto al periodo di formazione e prova:
a) al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
b) in caso di richiesta di proroga del periodo di formazione e prova o di impossibilità a completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova.
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Criteri per la verifica degli standard professionali del personale docente in periodo di formazione e di prova
‘Il periodo di formazione e di prova – si legge all’articolo 4 della bozza del decreto ministeriale – è finalizzato specificamente a verificare il possesso degli standard professionali da parte dei docenti neo- assunti con riferimento ai seguenti criteri:
- a. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- b. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- c. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;
- d. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- e. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettere a) e c), il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del piano dell’offerta formativa e della documentazione tecnico- didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica, la cui valutazione è parte integrante della procedura.
La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell’offerta formativa.
Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate l’attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica.’
Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione
‘Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.
Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio – si legge all’articolo 5 della bozza del decreto pubblicata da Orizzonte Scuola – consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.
Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.
Attività formative
Nell’articolo 6, dedicato alle attività formative si legge quanto segue: ‘Nel periodo di formazione e di prova, le attività formative hanno una durata complessiva di 50 ore organizzate in 4 fasi, come di seguito riportate:
- a. incontri propedeutici e di restituzione finale;
- b. laboratori formativi:
- c. “peer to peer” e osservazione in classe;
- d. formazione on-line.
È fatta salva la partecipazione del docente alle attività fonnative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1. comma 124 della legge n. 107 del 2015, sulla base di quanto previsto all’articolo 5.