Concorsi ordinari, il Ministero dovrà correggere un’omissione nello schema del decreto

Concorsi ordinari docenti, il Ministero dell’Istruzione ha commesso una dimenticanza in merito ai requisiti degli ITP.

Concorsi ordinari docenti, è attesa per questa settimana la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti riguardanti lo svolgimento delle procedure concorsuali per la scuola d’infanziaprimaria e secondaria: i bandi sono stati opportunamente modificati ed integrati secondo le nuove normative contenute nel decreto Semplificazioni, firmato dal ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, lo scorso mese di aprile. A questo proposito, il CSPI ha provveduto a segnalare al Ministero dell’Istruzione una dimenticanza nello schema di decreto trasmesso.

Concorsi ordinari docenti, dimenticanza del Ministero dell’Istruzione sugli ITP

In merito ai requisiti di ammissione e articolazione del concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nello schema di decreto trasmesso al CSPI si legge all’articolo 3, comma 1: ‘Ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 4 bis, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

  • a) titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • b) titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • c) titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.’

Opportunamente, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha segnalato al dicastero di Viale Trastevere che, nel suddetto comma, ‘non è indicato che il personale ITP partecipa alle procedure in forza della deroga prevista dall’art. 22, comma 2, del D. Lgs.59/2017.’

Al comma 2 dell’articolo 22 del D.Lgs.59/2017, si fa riferimento ai requisiti riguardanti i 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, citati al comma 2 dell’articolo 5 del medesimo D.Lgs.59/2017.

Al comma 2 dell’articolo 22 si legge, infatti: ‘I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.’

Sino all’anno scolastico 2024/25 non è previsto, per gli ITP, il requisito dei 24 CFU: il Ministero dell’Istruzione, comunque, provvederà a correggere l’omissione nel testo definitivo del decreto. Qui sotto riportiamo il parere del CSPI con la nota relativa all’omissione del Ministero dell’Istruzione.

PARERE CSPI

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