Concorsi pubblici, necessario tutelare la privacy dei partecipanti
Online solo le graduatorie definitive dei vincitori.
Pubblicare online i risultati delle prove intermedie o i dati personali dei candidati non vincitori o non ammessi a un concorso rappresenta una violazione della privacy.
Questo è quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali in seguito a un reclamo presentato da un partecipante al concorso pubblico per 1858 posti di consulente per la protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS.
Il reclamante aveva denunciato la pubblicazione sul sito dell’INPS di vari documenti, tra cui gli elenchi degli ammessi e non ammessi alle prove scritte e orali, e l’elenco dei partecipanti con la valutazione dei titoli da parte della Commissione di concorso, comprensiva del punteggio attribuito a ciascun candidato. Questi documenti erano stati poi diffusi anche sui social network da terzi.
Il Garante ha ricordato che i soggetti pubblici, nel condurre procedure concorsuali, devono trattare i dati personali nel rispetto delle normative settoriali applicabili, e pertanto non è consentito pubblicare online dati dei partecipanti non previsti dalla legge. Non sono permessi livelli diversi di tutela della protezione dei dati personali, né su base territoriale né a livello di singola amministrazione, specialmente quando la materia è stata già regolamentata a livello nazionale con disposizioni uniformi.
Nell’imporre una sanzione di 20.000 euro all’INPS, l’Autorità ha considerato la natura, la durata e la gravità della violazione, l’elevato numero di persone coinvolte e l’atteggiamento collaborativo dell’Istituto, che ha rimosso gli elenchi incriminati dopo aver ricevuto la richiesta di informazioni da parte del Garante.