Concorsi: titoli non documentabili con autocertificazione vanno presentati entro 15 giorni dall’esito della prova orale

Proseguono in questi giorni le prove scritte del Concorso ordinario per la scuola secondaria, bandito ai sensi del D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022 nonché del Concorso STEM 2022.

CONTROLLO DEI TITOLI
L’art 3, comma 4, del regolamento del concorso prevede che

 

I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.

Ai sensi dell’art. 12 del bando (Decreto 499/2020):

Il candidato che ha ricevuto dall’USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dalla predetta comunicazione”.

TITOLI NON DOCUMENTABILI CON AUTOCERTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

I candidati che hanno superato la prova scritta presentano al dirigente preposto al competente USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva”.

A volte alcuni uffici scolastici, allo scopo di velocizzare la  conclusione delle operazioni, invitano i candidati a presentarsi già in sede di prova orale con la relativa documentazione da consegnare direttamente alla Commissione giudicatrice (vedi avviso USR Calabria e USR Emilia Romagna).

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere presentati (Indicazioni USR Piemonte e USR Veneto):

  • Documentazione relativa all’abilitazione specifica o alla specializzazione su sostegno conseguita all’estero per la verifica del conseguimento attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso (vedi punti A.1.2 e A.2.2 Allegato D del DDG 510/202).
  • Documentazione relativa al servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE al fine della riconducibilità alla specificità del posto o della classe di concorso Allegato D del DDG 510/2020).
  • Titoli conseguiti all’estero e/o presso istituzioni non pubbliche.
  • Certificati medici e sanitari.

Sono titoli non documentabili anche gli Articoli, pubblicazioni, libri o parti di essi benché nel caso di specie si tratta di titoli non valutabili nella procedura concorsuale.

I titoli potranno essere prodotti in originale o in copia conforme all’originale allegando un documento di identità in corso di validità.

 

Non dovranno essere presentati titoli, che sono stati autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

Secondo gli avvisi pubblicati dai vari uffici si tratta ad esempio:

  • Titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento;
  • Titoli di abilitazione;
  • Titoli di specializzazione;
  • Titoli di servizio (in tal senso si è espresso l’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della Funzione Pubblica)

Sono titoli che in genere non devono essere presentati anche le iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione o l’Appartenenza a ordini professionali (anche in questo caso si tratta però di titoli non valutabili nella procedura concorsuale in oggetto).

 

VEDI AVVISO USR PIEMONTE

VEDI AVVISO USR VENETO

VEDI AVVISO USR CALABRIA

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