Concorso e percorsi abilitanti 30/60 CFU
Obiettivo scuola
Concorso e percorsi abilitanti 30/60 CFU: chiarimenti su quale voce sezionare tra i titoli di accesso.
La piattaforma ministeriale per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso PNRR 2 per la scuola secondaria prevede quattro diverse opzioni:
- Titolo di studio
- Titolo di studio + Abilitazione specifica
- Titolo di studio + 24 CFU/CFA
- Titolo di studio + 30 CFU
In questo articolo cercheremo di fornire chiarimenti in merito alla compilazione del sezione relativa al titolo di accesso.
TITOLO DI STUDIO
Questa opzione deve essere selezionata da coloro che intendono accedere al concorso con il solo titolo di studio (laurea magistrale o diploma accademico di II livello) + le tre annualità di servizio, di cui almeno un anno specifico, prestati negli ultimi 5 anni.
Infatti, per le classi di concorso della tabella A, in assenza di abilitazione sulla specifica classe di concorso o dei 24/30 CFU, è previsto che il candidato dichiari di aver prestato nei cinque anni precedenti un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Tali servizi dovranno essere dichiarati nella sezione “Titoli di servizio”, con tipologia “Titolo valido ai fini dell’accesso”.
Per le classi di concorso della tabella “B” (ITP), invece, è possibile accedere senza ulteriori requisiti, cioè senza annualità di servizio e\o i 24 CFU/CFA.
TITOLO DI STUDIO + ABILITAZIONE
Nel caso in cui il candidato abbia scelto l’opzione titolo di studio e abilitazione specifica, deve dichiarare le informazioni relative al titolo di studio e all’abilitazione richieste.
Questa voce deve essere selezionata da chiunque intenda accedere al concorso con l’abilitazione specifica già conseguita. In particolare devono compilare questa sezione coloro che sono già abilitati (e intendano accedere con l’abilitazione) a seguito dei seguenti percorsi:
- Percorsi abilitanti 60 CFU/CFA di cui all’art. 2-bis D.lgs 59/2017.
- Percorsi abilitanti 30 CFU/CFA di cui all’art. 2-ter, comma 4 D.Lgs. 59/2017 (30 CFU/CFA riservati a coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o a coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno) e Percorsi abilitanti 30 CFU/CFAD.Lgs. 59/17 art. 2-bis, comma 2 e art. 2-ter comma 4-bis (30 CFU/CFA per docenti con tre anni di servizio).
- COBASLID
- BIFORDOC
- SISS
- TFA 2012 e 2014
- PAS
- Abilitazione da concorso (es: 2012, 2020)
- Abilitazione da conferma in ruolo da concorso straordinario BIS art. 59 comma 9 Bis
- qualsiasi altro tipo di abilitazione già conseguita
Nel caso in cui si dichiari il percorso abilitante da 60 CFU di cui all’art. 2-Bis D.lgs 59/2017 anno accademico 2023/2024, il candidato ha inoltre la possibilità di dichiarare la partecipazione con riserva.
Infatti, è possibile spuntare la voce: “Dichiaro di essere iscritto/a nell’anno accademico 2023/2024 al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e di non avere ancora conseguito il titolo di abilitazione previsto per l’accesso al concorso. Sono consapevole di partecipare al concorso con riserva e che la riserva sarà sciolta positivamente qualora il titolo sia conseguito entro il 30 giugno 2025. Sono altresì consapevole che in caso di mancato conseguimento del titolo entro i termini indicati sarò escluso dalla procedura”.
Va ricordato infatti, che i percorsi abilitanti 2023/2024, sono stati avviati lo scorso anno con ritardo alla fine dell’anno accademico (giugno\luglio\agosto) e che, considerati i tempi molto stringenti, le università stanno facendo molto fatica a concludere gli esami entro il termine di scadenza del bando di concorso. In alcune università si esami finali sono già calendarizzati per gennaio.
In considerazione di ciò, il bando del concorso ha previsto la possibilità di partecipare con riserva di conseguimento del titolo di accesso alla procedura, anche per coloro che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 60 CFU cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e non abbiano ancora concluso l’acquisizione dei 30 CFU/CFA previsti per l’accesso al concorso. La riserva è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno 2025.
Si badi che la possibilità di partecipare con riserva, si riferisce esclusivamente ai percorsi abilitanti 2023/2024, anche perché i percorsi abilitanti da 60 CFU 2024/2025 non sono attivi, mancando ad oggi il decreto ministeriale di attivazione.
TITOLO DI STUDIO + 24 CFU/CFA
Nel caso in cui il candidato scelga di accedere al concorso con il titolo di studio più i 24 CFU/CFA, il candidato deve obbligatoriamente spuntare anche la dichiarazione relativa al possesso dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
TITOLO DI STUDIO + 30 CFU/CFA
Tale tipologia non deve essere selezionata dai candidati che hanno già conseguitol’abilitazione attraverso i percorsi da 30 CFU per docenti abilitati/specializzati o i 30 CFU per triennalisti. Chi ha già conseguito l’abilitazione deve infatti selezionare l’apposita voce (vedi sopra).
Questa opzione deve essere infatti selezionata da coloro che anno conseguito (o sono iscritti) ai 30 CFU non come titolo di abilitazione, ma come titolo di accesso al concorso in via transitoria, in attesa di conseguire l’abilitazione ai sensi dell’art. 18-bis commi 1 e 3 del D. Lgs. 59/2017. Si tratta cioè dei percorsi volti all’acquisizione dei “primi” 30 CFU/CFA, il cui contenuto è definito dall’Allegato 3 al DPCM 4 agosto 2023.
Bisogna infatti ricordare che l’art. 18-bis D.lgs 59/2017, comma 1, ha previsto che:
Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell’articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.
In via transitoria quindi, solo fino al 31 dicembre 2024, la normativa ha previsto di partecipare al concorso anche a chi, pur non avendo conseguito ancora l’abilitazione, abbia però conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale, a condizione che una parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.
Il percorso in questione, peraltro attivato da poche università, è quindi finalizzato ad acquisire almeno 30 CFU/CFA meramente ai fini della partecipazione al concorso mentre l’abilitazione verrà conseguita SOLO a completamento dei 30 CFU mancanti, post-concorso.
Questa opzione deve quindi essere selezionata da coloro che, non hanno ancora conseguito l’abilitazione, ma hanno conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale previsti per l’accesso al concorso, ai sensi dell’art. 18-bis D.lgs 59/2017, comma 1.
In aggiunta a tale fattispecie, il bando ha previsto un’ulteriore casistica:
Possono partecipare, con riserva di conseguimento del titolo di accesso alla procedura, anche coloro che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e non abbiano ancora concluso l’acquisizione dei 30 CFU/CFA previsti per l’accesso al concorso.
In sostanza, possono partecipare al concorso coloro:
- Che si sono iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del Decreto Legislativo con l’obiettivo di conseguire almeno 30 CFU/CFA richiesti come “titolo di accesso” al concorso in via transitoria ai sensi dell’art. 18-bis D.lgs 59/2017, commi 1 e 3, e li hanno già conseguiti.
- Che si sono iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del Decreto Legislativo con l’obiettivo di conseguire almeno 30 CFU/CFA richiesti come “titolo di accesso” al concorso in via transitoria ai sensi dell’art. 18-bis D.lgs 59/2017, comma 3, anche se non li hanno ancora conseguiti. In questo caso la partecipazione è con riserva. La riserva è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno 2025.
Il punto è chiarito anche dalla FAQ Ministeriale n. 20:
20. D. Sono in possesso dell’abilitazione specifica attraverso il percorso abbreviato di 30 CFU di cui all’art. 2-ter, comma 4, del D.Lgs. 59/2017, in quanto in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Nella procedura di iscrizione devo selezionare quale tipologia di titolo di accesso “Titolo di studio e 30 CFU/CFA”?
No, tale tipologia deve essere selezionata dai candidati che hanno conseguito i 30 CFU non come titolo di abilitazione, ma come titolo di accesso al concorso in via transitoria, in attesa di conseguire l’abilitazione ai sensi dell’art. 18-bis del D. Lgs. 59/2017. Nel caso di specie, invece, dovrà essere selezionata la voce “Titolo di studio e abilitazione specifica” e la procedura di abilitazione “Abilitazione conseguita attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA come previsto dal D.Lgs. 59/17 art. 2-bis, comma 2, e art. 2-ter commi 4 e 4-bis”