Concorso ordinario infanzia e primaria: come cambia con il decreto Sostegni Bis

Concorso ordinario infanzia e primaria, il decreto Sostegni Bis ha apportato diverse novità in merito allo svolgimento della procedura.

Di

Luigi Rovelli

Concorso ordinario infanzia e primaria, il decreto Sostegni Bis ha apportato diverse novità per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure concorsuali. Vediamo cosa cambia rispetto al passato, ricordando, comunque, che occorrerà attendere la conversione in legge del provvedimento per l’ufficialità della nuova procedura.

Concorso infanzia e primaria: novità dal decreto Sostegni Bis

Il decreto Sostegni Bis, secondo quanto disposto dal comma 10 dell’articolo 58, ha previsto una semplificazione della procedura, anche e soprattutto tenendo conto degli obiettivi del governo di assicurare la regolarità (su base annuale) dei concorsi.

Procedura concorso

Pertanto, il concorso ordinario scuola infanzia e primaria si articolerà così:

Preparati per superare il concorso

I nostri corsi sono strutturati per accompagnare i corsisti nella preparazione delle prove previste dal bando e dai rispettivi allegati e di fornire una preparazione valida spendibile  nel contesto scolastico.

  • unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti;
  • una prova orale;
  • valutazione dei titoli;
  • formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni della prova scritta, della prova orale e dei titoli, nel limite dei posti messi a concorso.

Il comma 10 dell’articolo 58 afferma, inoltre, che ‘l’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti’: pertanto, c’è la possibilità che la prova scritta, in base al numero dei candidati, non venga svolta da tutti contemporaneamente (riferita alla medesima cdc/posto), assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità della prova.

Valutazione prove

Il massimo della valutazione conseguibile da ciascun candidato è pari a 100 punti: superano il concorso coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
A differenza da quanto previsto nel bando pubblicato lo scorso anno, la graduatoria di merito comprenderà solamente i vincitori, ovvero coloro che rientrano nel numero dei posti banditi.

Modifiche tramite decreto Ministero Istruzione

Per quanto riguarda le modifiche che verranno apportate rispetto al Decreto Direttoriale N. 498 del 21 aprile 2020, sarà cura del Ministero dell’Istruzione provvedere alla ratifica tramite decreto: in buona sostanza, le modifiche alla procedura non comporteranno una riapertura dei termini per la presentazione delle domande o modifiche nei requisiti richiesti per la partecipazione. Non saranno, pertanto, consentite nuove partecipazioni al concorso.

Il comma 11 indica, infatti, che ‘con decreto del Ministero dell’istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermo restando i programmi concorsuali, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto del Ministro dell’istruzione sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio’.

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