Concorso straordinario, sentenza del Tar Lazio su prove suppletive e graduatorie
Il Tar Lazio accoglie il ricorso dei candidati al concorso straordinario che non hanno potuto partecipare alle prove per l’emergenza sanitaria.
Claudia Scalia
Emessa una sentenza a favore delle prove suppletive del concorso straordinario 2020. Il Tar Lazio, Roma Sez. III bis con la sentenza n. 463, depositata in data 17 gennaio 2022, afferma che ‘la mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della “lex specialis” illogica e irragionevole’. La stessa Corte, con sentenza n. 5666 del 12.5.2021, aveva chiarito che il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale.
Concorso straordinario: cosa stabilisce il Tar
In merito alla procedura del concorso straordinario, il tribunale conclude che ‘a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali’.
Ricordiamo che i candidati sottoposti ad isolamento fiduciario ed in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e di contenimento del virus Covid-19, nei giorni scelti per le prove del concorso, si trovavano nell’impossibilità di partecipare e di essere inclusi nella graduatoria di merito finale.
Secondo la menzionata pronuncia di questa Sezione, “il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore, consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute.
L’eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.”
Concorsi in pandemia: situazione eccezionale
Nel testo della sentenza leggiamo ancora: “nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal factum principis“.
In conclusione, viene stabilita la definitiva ammissione dei ricorrenti alle prove già sostenute e il loro inserimento in in graduatoria, come determinato all’esito del superamento delle prove.