Congedo per malattia del figlio: trattenuta ed effetti sulla pensione
di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 23.2.2023.
Congedo per la malattia del figlio e trattenuta nello stipendio, la normativa vigente: l’Avvocato risponde.
Congedo per la malattia del figlio e trattenuta stipendiale, un quesito di una nostra lettrice offre l’opportunità di trattare l’argomento riguardante il congedo per la malattia del figlio. ‘Gentilissima redazione – scrive la lettrice – vorrei sapere a quanto ammonta la trattenuta per la malattia del bambino dai 6 anni di vita in poi e se interrompe il servizio ai fini pensionistici’. L’Avvocato Maria Rosaria Altieri ha risposto alla domanda.
Congedo malattia del figlio e trattenuta nello stipendio, l’Avvocato risponde
‘La normativa in materia di congedo per malattia del figlio – ha esordito l’Avvocato Altieri – è contenuta nell’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001 e si applica a tutti i dipendenti pubblici, compresi i docenti, sia tempo determinato che a tempo indeterminato, qualunque sia la tipologia di contratto (annuale, al 30 giugno, supplenza breve).
Il predetto art. 47, al 1° comma, disciplina i casi di malattia del bambino fino a 3 anni di età e, al 2° comma, i casi di malattia del bambino dai 3 agli 8 anni.
Nello specifico, la norma testé citata prevede che:
- “1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
. - 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni”.
Orbene:
Nel primo caso, ossia di figlio di età inferiore a 3 anni (fino al giorno del compimento del 3° anno), il congedo per la malattia del bambino può essere fruito (da ciascun genitore alternativamente) senza alcun limite, ma verranno retribuiti al 100% solo 30 giorni per ciascun anno.
I 30 giorni annuali interamente retribuiti sono computati con riferimento agli anni di vita del bambino (non all’anno scolastico o solare) e valgono a fini retributivi, pensionistici e del computo dell’anzianità di servizio; non riducono le ferie e la tredicesima mensilità, ma non sono utili ai fini del superamento dell’anno di prova.
Le ulteriori assenze per malattia del bambino, eccedenti il limite suddetto dei 30 giorni, non sono retribuite.
Nel secondo caso, ossia quello di malattia del bambino che abbia compiuto 3 anni e fino al compimento degli 8 anni, a ciascun genitore sono riconosciuti, alternativamente, 5 giorni lavorativi per ciascun anno di vita del bambino, non retribuiti.
Nell’uno e nell’altro caso, i periodi di congedo per malattia del figlio non retribuiti (quindi quelli ulteriori rispetto ai primi 30 giorni e quelli usufruiti dopo il compimento del terzo anno di età) sono computati nell’anzianità di servizio ma, ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D. Lgs 151/2001, non valgono ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità, delle festività soppresse e del periodo di prova.
Quanto all’aspetto pensionistico, l’art. 35 del D.Lgs. n. 151/2001, recita che “1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell’articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria”.
Dunque, per i periodi di congedo fruiti fino al 3° anno di età di via del bambino, spetta la contribuzione figurativa in misura intera (si tratta di contributi riconosciuti e accreditati, ma senza oneri per il lavoratore e il datore di lavoro).
Dopo i 3 anni di vita del bambino, per i 5 giorni annui previsti per malattie del figlio, spetta la contribuzione figurativa ridotta (consistente in una retribuzione convenzionale pari al 200% dell’assegno sociale), con possibilità di integrazione attraverso il riscatto o con versamenti volontari dei contributi.
In conclusione, per rispondere al quesito della lettrice, dopo i 6 anni di vita del bambino, è possibile usufruire di soli 5 giorni per malattia del bambino per ciascun anno di vita, senza stipendio e con contribuzione a fini pensionistici ridotta.
Congedo per malattia del figlio: trattenuta ed effetti sulla pensione ultima modifica: 2023-02-24T05:51:04+01:00 da