Decreto Riaperture, le novità per la scuola (BOZZA PDF)

Oggi 17 marzo 2022 è atteso il CdM che varerà la road map per l’allentamento delle restrizioni da Covid: cosa cambia per la scuola?

Oggi, 17 marzo 2022, si riunisce il Consiglio dei Ministri per il varo della road map riguardante l’allentamento delle restrizioni finora in atto per il Covid 19: si attende il nuovo Decreto. Cosa cambierà per la scuola? Come avevamo già anticipato, alcune novità sono date quasi per certe, come l’addio alla DAD e alla quarantena. Ma nelle ultime ore sono spuntate anche alcune ipotesi circa l’obbligo vaccinale.

Decreto Riaperture: cosa cambia per la scuola?

Nonostante la curva dei contagi sembri tornare a salire, il governo si prepara all’allentamento delle restrizioni, come d’altronde già avvenuto nel resto del mondo. Le regioni pressano perché tutte le restrizioni siano tolte entro Pasqua. Dalle anticipazioni della road map, sappiamo già cosa aspettarci per i prossimi 2 mesi. Che dire della scuola? Vediamo quali sono le possibili novità in arrivo.

Nidi e scuole infanzia

Nell’articolo 3 della bozza del Decreto Riaperture si legge quanto segue: ‘Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ….per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione’.

Scuole primarie, medie inferiori e superiori

A proposito di scuole primarie, medie e superiori, sempre l’articolo 3 recita quanto segue: ‘Nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo grado, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e
formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ….da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell’articolo 10-ter in seguito all’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI.

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

  • a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
  • b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  • c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.”.

Tornano le gite scolastiche

Sempre nell’articolo 3, si legge quanto segue: ‘A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3.

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive’.

Al termine del Consiglio dei Ministri, il Presidnte del Consiglio, Mario Draghi terrà una conferenza stampa insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza. Saranno illustrate le decisioni sulla uscita dalla fase di emergenza.

BOZZA DECRETO PDF

fonte: scuolainforma

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