Deroga ai vincoli mobilità docenti: per genitori con figli fino a 12 anni, caregivers e disabilità

Si apre uno spiraglio sul tema della mobilità docenti 2024. Oggi potrebbe essere il giorno buono per firmare la nuova ordinanza e la speranza è che contenga le novità che i sindacati firmatari del CNNL 2019/21 hanno sottoscritto a fine gennaio.

La posizione dei sindacati

Lo assicura CISL Scuola. Ora si attendono i dettagli dell’integrazione.

Secondo il sindacato di Ivana Barbacci afferma “la trattativa con l’Amministrazione – prosegue Barbacci – si è indirizzata verso un’integrazione del CCNI 2022/25, tutt’ora vigente, che dovrebbe recepire le novità introdotte nel CCNL da poco sottoscritto”.

Ora c’è da capire se ci sarà modo di modificare le regole inserite nel CCNL. Uno dei temi riguarda la possibilità che la domanda possa essere presentata con precedenza o meno. C’è poi da capire quale sarà l’ordine delle categorie.

FLC CGIL ha spiegato che

“Non è una revisione strutturale del testo in quanto il CCNI resta il riferimento per le prossime operazioni anno scolastico 2024/2025, ma le importanti acquisizioni ottenute con il contratto nazionale sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio scorso devono essere recepite per adempiere alla regolare presentazione delle domande. Il richiamo è al campo dei diritti soggettivi dei genitori e dei caregivers (articolo 34 comma 8 del CCNL 2019-2021) per i quali viene prevista la garanzia di accesso alla mobilità anche in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede.”

Cosa prevede il contratto

Ecco cosa dispone il CCNL 2019/21 sulla mobilità del personale docente

L’art. 30 afferma

Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, fatte salve le disposizioni di legge;

Con l’indicazione del DL 73/2021 si richiama il vincolo sulla mobilità, cioè blocco della domanda di trasferimento interprovinciale su qualsiasi sede espressa.

Con “fatte salve le disposizioni di legge” si richiama invece il DL 44/2023, che ha reintrodotto il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti.

Deroghe al vincolo neoassunti

Il vincolo viene meno nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
Nel corso dei tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
Ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo si applica un vincolo ancora più restrittivo, non essendo prevista la deroga per legge 104.

Altre deroghe (deroghe CCNL, art. 34 comma 8)

Le deroghe riguardano anche chi ha figli di età inferiore a 12 anni.

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