Docente con supplenza su spezzone orario: quanto ore di consigli di classe

di Nino Sabella, Orizzonte Scuola

 

Il supplente in servizio su spezzone orario deve svolgere tutte le ore relative alle attività funzionali, come i docenti in part-time.

Attività funzionali

L’attività dei docenti, come si legge nell’art. 44 del CCNL 19/21, si articola in attività di insegnamento e attività funzionale alla prestazione di insegnamento. Le attività funzionali sono sia a carattere individuale (correzione elaborati, rapporti individuali con le famiglie, preparazione lezioni…) che a carattere collegiale.

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Le attività funzionali a carattere collegiale consistono in:

  • a) riunioni del collegio docenti, compresa la programmazione e la verifica di inizio e fine anno nonché l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini (intermedi e finali), fino a 40 ore annue;
  • b) consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i GLO, sino a 40 ore annue;
  • c) svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Evidenziamo che le ore, di cui alle lettere a) e b) sopra riportate, non utilizzate al previsto fine, sono destinate, nei limiti di cui alle medesime lettere, alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.

Docenti in part-time e attività funzionali

Al riguardo si è espressa la Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, n. 7320:

Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.

Dunque, come statuito dalla Cassazione, i docenti in part-time svolgono tutte le previste ore (40) di attività funzionale, nello specifico quelle di cui alla lettera a) sopra riportata, ossia la partecipazione alle riunioni del collegio docenti, compresa la programmazione e la verifica di inizio e fine anno nonché l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini.

Nella sopra riportata sentenza, invece, non è detto nulla in merito alla partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i GLO.

Lo stesso dicasi nel CCNL, ove troviamo solo la precisazione relativa ai docenti con un numero di classi superiore a sei, relativamente ai quali è disposto che nella programmazione dei consigli di classe si deve tener conto dei docenti predetti in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue. Al riguardo, ci viene in soccorso l’OM 446/97 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale, laddove dispone quanto segue: Per quanto attiene alle attività di cui all’art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito.

In definitiva, per le ore relative ai collegi docenti, compresa la programmazione e la verifica di inizio e fine anno nonché l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini, non opera riduzione alcuna, riduzione relativa invece che opera, in proporzione all’orario svolto,  per i consigli di classe.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente con uno spezzone di 9 ore totali di Attività alternative alla primaria. Vorrei sapere quante ore in più sono tenuta a fare in una scuola da 40 ore più 40. Grazie mille per l’attenzione. Cordiali saluti

Come detto sopra, il docente in part-time  tenuto a partecipare a tutte le previste attività funzionali, senza alcuna riduzione orario relativamente alla partecipazione ai collegi docenti, compresa la programmazione e la verifica di inizio e fine anno nonché l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini.
La riduzione, in proporzione all’orario svolto, invece, opera per i consigli di classe. Quanto detto riguarda nello specifico i docenti di ruolo e non con rapporto di lavoro a tempo parziale, ma non può non applicarsi anche ai supplenti su spezzone orario. In generale la proporzione viene da sè perché il docente con part time ha un numero minore di classi e di conseguenza di impegni ma in ogni caso il principio della proporzione va tenuto in considerazione.

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