Docenti, quali sono gli obblighi? Luoghi comuni da sfatare
Riferimenti normativi sulle reali attività obbligatorie dei docenti: alcuni luoghi comuni da sfatare sugli obblighi degli insegnanti.
Lara Sardi
La funzione docente è molto complessa e articolata: gli insegnanti sono impegnati in tante attività che molto spesso vanno ben oltre il ‘semplice’ svolgimento delle lezioni in classe. Negli ultimi anni, infatti, i docenti sono sempre più coinvolti in compiti dall’aspetto più burocratico che didattico, che di certo costituiscono oneri in più per la categoria: alla luce del rinnovo del CCNL, del resto, si sta cercando di dare importanza anche a queste attività. Ma quali sono i reali obblighi a cui i docenti non possono esimersi? Quali invece le attività non obbligatorie? Cerchiamo di fare chiarezza, sfatando anche falsi luoghi comuni.
Le attività obbligatorie dei docenti: riferimenti normativi
Per fare chiarezza riguardo le attività obbligatorie che i docenti devono svolgere occorre fare riferimento agli articoli 26,27,28,29 del CCNL 2007: questi delineano con precisione le attività obbligatorie della funzione docente, definendo il profilo professionale degli insegnanti e distinguendo tra le attività di insegnamento e quelle funzionali ad esso. L’art 26 comma 2 definisce quanto segue: “La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.”
L’art. 27 delinea il profilo professionale docente, stabilendo che questo si caratterizza per le “competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica”. Inoltre, precisa che i docenti hanno il compito di perseguire gli obiettivi delineati dal piano nazionale di istruzione con particolare riferimento al PTOF della scuola in cui lavorano.
L’art. 28 ai commi 5 e 6 stabilisce la durata delle lezioni didattiche, distinguendo tra i vari gradi di scuola, mentre il comma 4 distingue tra attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. L’art. 29 chiarisce in cosa consistono tali attività funzionali e al comma 2 specifica anche quali sono gli adempimenti individuali, vale a dire la preparazione delle attività didattiche, la correzione dei compiti, i rapporti con le famiglie.
Alcuni luoghi comuni da sfatare: attività non obbligatorie
In primo luogo, precisiamo ancora una volta che la formazione dei docenti, qualora obbligatoria, deve avvenire durante le ore di servizio: se al di fuori di queste deve essere remunerata. L’ora di ricevimento non rappresenta un’ora aggiuntiva (la famosa diciannovesima ora): i genitori devono infatti prenotare l’incontro e gli insegnanti non hanno l’obbligo di permanere a scuola senza aver ricevuto alcuna prenotazione.
Altre attività, come le funzioni strumentali, l’accompagnamento degli alunni in gita, la funzione di coordinatore, non sono obbligatorie: il docente può rifiutarsi di svolgerle o dimettersi in qualsiasi momento. Il compito di segretario di classe rientra tra i compiti delineati dall’art 29 comma c: se nessun docente accetta tale funzione, a turno tutti i componenti del c.d.c dovranno redigere i verbali delle varie sedute. Stessa cosa avviene durante gli esami di Stato: la funzione di segretario non è obbligatoria, e ogni docente può rifiutarsi di svolgerla (anche in questo caso, si procede con la turnazione).
da scuolainforma