Domande supplenze dal 2 agosto, chiarimenti su accettazione incarico o rinuncia
Supplenze per l’anno scolastico 2022/23, domande sulla piattaforma Istanze Online dal 2 agosto: accettazione incarico o rinuncia.
Luigi Rovelli
Supplenze 2022/23, domande online dal 2 agosto: accettazione incarico o rinuncia
Le supplenze che saranno oggetto di conferimento sono quelle annuali (al 31 agosto) su posto comune o di sostegno e quelle temporanee, sino al termine delle attività didattiche, sempre su posto comune o di sostegno, e sino al termine dell’anno scolastico (al 30 giugno) per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
Come detto, le graduatorie inizialmente interessate sono le GAE e, in subordine, le nuove GPS, la cui pubblicazione è iniziata nei giorni scorsi. Qualora anche le GPS risultino incapienti si passerà all’attribuzione degli incarichi dalle graduatorie di istituto.
Gli aspiranti supplenti avranno tempo sino alle ore 14 del 16 agosto per poter inoltrare domanda tramite Istanze Online: qui dovranno inserire le 150 preferenze di sede, siano essere sintetiche (comuni, distretti) oppure analitiche (scuole). Inoltre, dovranno specificare il tipo di contratto (scadenza 31 agosto oppure 30 giugno). Dovranno, inoltre, indicare se intendono concorrere o meno per gli spezzoni orari.
Chiarimenti su omissione sedi o cdc o tipologia di posto
Qualora l’aspirante supplente non indichi alcune sedi oppure classi di concorso o tipologie di posto, tutto ciò equivale ad una rinuncia. Ne deriva che, nel caso in cui non fossero espresse preferenze per tutte le sedi e le classi di concorso/tipologia di posto per cui l’aspirante supplente avrebbe comunque titolo e lo stesso, al proprio turno di nomina, non dovesse essere soddisfatto, questi verrà considerato rinunciatario in riferimento alle sedi/cdc/tipologie di posto non indicate nelle preferenze.
Inoltre, in caso di mancata presentazione della domanda, l’aspirante supplente rinuncerà al conferimento delle supplenze al 30 giugno o al 31 agosto da tutte le graduatorie per le quali l’aspirante abbia titolo e per l’anno scolastico di riferimento.
Rinuncia o mancata presa di servizio
Per quanto riguarda la rinuncia o la mancata presa di servizio, l’assegnazione dell’incarico di supplenza
rende le stesse operazioni non soggette a rifacimento. Ne deriva che le successive disponibilità, dovute anche ad eventuali rinunce, saranno oggetto di ulteriori fasi di nomina nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva all’ultimo dei nominati. In buona sostanza, si ripartirà dal primo dei non nominati, fatto salvo il diritto al completamento.
In merito alla rinuncia all’incarico, è opportuno precisare che questa preclude il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Inoltre, la rinuncia o la mancata presa di servizio, comporta, entro i termini indicati dall’Amministrazione, l’impossibilità a partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze, anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui l’aspirante ha titolo per l’anno scolastico di riferimento.