DPCM percorsi abilitanti docenti: tutte le novità
Organizzazione dei corsi, 30, 36 e 60 CFU, requisiti, classi di concorso, tempi, riconoscimento dei 24 CFU
È stato pubblicato nella G.U. del 25 settembre il DPCM 4 agosto 2023, recante “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Il decreto definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie, e determina anche i contenuti dell’offerta formativa, i costi, le modalità di svolgimento della prova finale per conseguire l’abilitazione per le relative classi di concorso.
Il DPCM
Organizzazione dei corsi
I percorsi sono soggetti all’accreditamento iniziale e periodico, con decreto del MIM, adottato su parere conforme dell’ANVUR. Saranno erogati da Centri individuati da Università e AFAM, mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.
Attivazione dei corsi
Questi i corsi che verranno attivati:
- Corsi abilitanti da 60 CFU
- Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU on-line per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso oppure specializzati sostegno
- Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU per docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 e per chi ha sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”
- Percorsi formativi transitori da 30 CFU per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31/10/2022
- Percorsi formativi da 30 o 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza essere già abilitati.
1. Corsi abilitanti da 60 CFU
Destinatari:
- coloro che posseggono il titolo di studio che consente di insegnare una disciplina in una classe di concorso:
- gli iscritti a corsi di studio per il conseguimento degli stessi titoli.
Modalità: per il 2023/24 e 2024/25 i percorsi potranno essere svolti (tranne tirocinio e laboratori) con modalità telematiche sincrone, in misura non superiore al 50% del totale.
CFU: acquisizione di almeno 10 CFU/CFA di area pedagogica e 20 crediti tra tirocinio diretto e indiretto.
Prove: prova finale che consiste in una prova scritta e in una lezione simulata
Tempistiche: in prima applicazione conclusione entro maggio 2024.
2. Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU on-line
Destinatari:
- docenti abilitati su altro grado/classe di concorso
- specializzati su sostegno
Modalità: i corsi saranno svolti in modalità telematiche sincrone
Prove: prova scritta di progettazione didattica innovativa inerente alla disciplina della classe di concorso.
3. Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU
Destinatari:
- docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 presso scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso;
- coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
4. Percorsi formativi transitori da 30 CFU
Destinatari:
- neo-laureati
- coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31/10/2022
Tempistiche: in prima applicazione conclusione entro il 28/02/2024.
5. Percorsi formativi da 30 o 36 CFU/CFA
Destinatari: coloro che parteciperanno ai prossimi concorsi senza abilitazione.
CFU:
- 30 CFU per chi partecipa con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica;
- 30 CFU per chi partecipa al concorso avendo conseguito 30 CFU/CFA;
- 36 CFU per chi partecipa con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022.
Prove: prova finale che consiste in una prova scritta e in una lezione simulata.
Costi massimi a carico dei partecipanti
- 2.500 euro per i corsi da 60 CFU/CFA
- 2.000 euro per i corsi da 30 CFU/CFA
- 150 euro per le prove finali
I requisiti per accedere
Secondo l’art 7 del DPCM, al punto 4: Possono accedere all’offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all’art. 5, commi 1 ,2 e 3, del decreto legislativo.
Requisiti di partecipazione al concorso.
1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’ di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Sempre all’art. 7, punto 5 si chiarisce:
Possono, altresì, accedere all’offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso è subordinato al conseguimento di centottanta CFU. Ferma restando l’iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 4, l’offerta formativa di cui al presente comma è fruita in forma aggiuntiva rispetto alle attività formative curricolari, fermi restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici dei medesimi corsi di studio e il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei relativi ordinamenti didattici.
CFU e discipline
Nella tabella presente a pagina 8 del DPCM, vengono esplicitati criteri e contenuti del percorso di formazione iniziale. Ecco la divisione in CFUper chi ne deve conseguire 60:
- 10 CFU: Discipline di area pedagogica
- 20 CFU: Tirocinio diretto e indiretto
- 3 CFU: Formazione inclusiva delle persone con BES
- 3 CFU: Discipline di area linguistico-digitale
- 4 CFU: Discipline psico-socio-antropologiche
- 2 CFU: Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la secondaria
- 16 CFU: Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)
- 2 CFU: Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica
Nel documento è presente anche una divisione dettagliata dei CFU anche per chi ne deve conseguire 30 o 36, a seconda delle casistiche.
Quando si concludono i percorsi
La fase transitoria
1. In sede di prima applicazione, i percorsi di formazione accreditati ai sensi dell’art. 4 si concludono, con le modalità di cui all’art. 9, entro il 31 maggio 2024. Ai fini di cui al primo periodo, entro dieci giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di personale individuato ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2.
2. L’offerta formativa di trenta CFU o CFA di cui all’art. 18 -bis , comma 3, primo periodo, del decreto legislativo, è definita dall’allegato 3 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale. In sede di prima applicazione, l’offerta formativa di cui al presente periodo si conclude entro il 28 febbraio 2024.
3. L’offerta formativa di trenta CFU o CFA di cui art. 18 -bis , comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo, è definita dall’allegato 4 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.
4. L’offerta formativa di complessivi trentasei CFU o CFA per i vincitori del concorso a cui partecipano ai sensi dell’art. 18 -bis , comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo, è definita dall’allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la prova finale si svolge con le modalità di cui all’art. 9.
6. Coloro che, nell’anno scolastico precedente all’avvio dei percorsi, sono titolari di contratti di docenza a tempo determinato, presso una istituzione scolastica statale o scuola paritaria ovvero nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, possono accedere, per i primi tre cicli, ai percorsi di cui al presente decreto relativi alla classe di concorso riferita al contratto di docenza, nei limiti della riserva di posti che, per il primo ciclo, è pari al 45 per cento, e, per il secondo e il terzo ciclo, è pari al 35 per cento dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna università o istituzione AFAM. Con riguardo alla riserva di posti di cui al primo periodo, il 5 per cento è riservato ai titolari di contratti di docenzanell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti di cui al primo periodo, con il decreto di cui all’art. 6, comma 4, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all’accesso ai percorsi.
Riconoscimento dei 24 CFU
Nel decreto, all’art. 8, si fa riferimento al Riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici e precisamente i punti 1 e 2 spiegano:
- Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa è definita dall’allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.
- I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all’allegato A al presente decreto, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.
Il percorso formativo standard prevede pertanto l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento.
Gli altri punti principali del DPCM:
- È previsto un rigoroso sistema di accreditamento affidato all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che definisce i percorsi di contenuto, le procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e la valutazione finale degli aspiranti docenti.
. - Tutti i nuovi percorsi si concluderanno con l’esame finale: una prova scritta e una lezione simulata, il cui superamento garantirà ai candidati il conseguimento della formazione professionalizzante delineata dagli standard minimi del docente abilitato, grazie alle modalità di svolgimento della prova e alla specifica composizione prevista per la commissione giudicatrice.
. - I percorsi formativi saranno oggetto di una valutazione periodica “ex post” da parte dell’ANVUR che, per assicurare omogeneità della qualità dell’offerta formativa da parte delle università, terrà conto