Esame terza media 2021, protocollo sicurezza: cosa fanno alunni, commissari e istituzione scolastica.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, prova orale in presenza: tutte le misure da applicare per garantire la sicurezza di alunni e personale scolastico e quindi prevenire eventuali contagi da COVID-19

Esame III media 2020/21

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza epidemiologica, consta di una sola prova orale e della redazione e presentazione di un elaborato da parte degli alunni, come dispone l’OM n. 52/2021.

L’esame si svolge tra il termine delle lezioni e il 30 giugno in presenza, salvo eventuali disposizioni dell’autorità sanitaria ed eccetto alcuni particolari casi, per i quali la prova si svolgerà in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

Questi gli adempimenti legati all’esame, al suo svolgimento e alla valutazione degli alunni:

  • assegnazione tematica elaborato da parte del consiglio di classe a ciascuno studente entro il 7 maggio 2021;
  • supporto docenti agli allievi nella realizzazione dell’elaborato e nella scelta della forma che lo stesso deve avere;
  • trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte degli studenti entro il 7 giugno 2021;
  • scrutinio finale per delibera ammissione all’esame e attribuzione relativo voto in decimi;
  • riunione preliminare;
  • svolgimento esame;
  • valutazione finale.

Conferma protocollo di sicurezza Maturità 2019/20

Nella giornata del 21 maggio 2021, Ministero e sindacati hanno dato il via libera alle “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/21”, riguardanti sia gli esami di Maturità sia l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Il documento, in pratica, conferma il Protocollo di sicurezza adottato lo scorso anno scolastico per gli esami di Stato di II grado, eccetto la disposizione riguardante l’utilizzo delle mascherine:

  1. non sarà possibile, come nel 2019/20, utilizzare le mascherine di comunità;
  2. è sconsigliato l’uso delle mascherine FFP2, in base al parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021.

Certificazioni digitali

Certifica le tue competenze informatiche, qualifica e aggiungi valore al tuo Curriculum Vitae, facilitando il tuo inserimento nel mondo del lavoro.

Cosa devono fare la scuola, i candidati e i docenti-commissari

Commissari

I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle procedure dell’esame di stato (riunione preliminare, prova orale e valutazione) devono dichiarare:

  • l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;
  • di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  • di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è sostituito secondo le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017: Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica); nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non deve presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione, al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

Evidenziamo che tale disposizione del Protocollo va integrata con quanto previsto dall’OM n. 52/2021, in base alla quale:

  • qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, compresa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza.

I commissari, infine, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere all’igienizzazione delle mani.

Scuola

L’istituzione scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita. Ciò, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici e ridurre al minino necessario la presenza presso gli stessi.

Il calendario di convocazione va comunicato preventivamente sul sito della scuola, nonché via email a ciascuno candidato tramite registro elettronico. Dopo la predetta comunicazione, la scuola deve inoltre accettarsi telefonicamente dell’avvenuta ricezione. I candidati, qualora necessario, possono richiedere all’istituzione scolastica il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.

La scuola, inoltre, per lo svolgimento dell’esame, deve predisporre un ambiente dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria e sufficientemente ampio, tale da garantire:

  • alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento);
  • al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino;
  • un congruo distanziamento nel caso di prova pratica di strumento  musicale a fiato, per le scuole ad indirizzo musicale.

Il distanziamento di due metri dovrà essere osservato anche dall’eventuale accompagnatore del candidato.

Candidati

I candidati:

  • possono essere accompagnati da una sola persona (nel protocollo non si specifica se maggiorenne o meno; al riguardo sarebbe opportuno un apposito chiarimento), che deve produrre la medesima dichiarazione che va presentata dai candidati (vedi di seguito);
  • devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (sconsigliata quella FFP2, vietata quella di comunità, come detto sopra). La mascherina può essere abbassata dagli alunni soltanto nel corso del colloquio, assicurando una distanza di due metri dalla commissione;
  • devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali scolastici;
  • all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione (allegata al Protocollo 2019/20) attestante:

– l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;

– di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

– di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione programmi una sessione di recupero. Al riguardo, possiamo affermare che va applicato l’articolo 11 del D.lgs. 62/2017, cui rinvia l’OM 52/2021 e in base al quale la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame da concludersi entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico.

Evidenziamo che, trattandosi di candidati minorenni, la dichiarazione dovrebbe essere firmata dai genitori.

Candidati con disabilità

Per i candidati con disabilità certificata, inoltre, il protocollo prevede quanto segue:

  • presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione), i quali, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, indossano i guanti oltre alla mascherina chirurgica;
  • possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al consiglio di classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI.

Oltre a quanto detto sopra, nel protocollo di sicurezza summenzionato vengono indicate le misure che le scuole devono adottare in merito all’organizzazione, alla pulizia e all’igienizzazione dei locali scolastici.

Esame in video conferenza

Il protocollo, cui MI e OO.SS hanno dato via libera nella giornata del 21 maggio 2021,  ricorda anche quando e per chi è possibile svolgere l’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica a distanza, secondo quanto previsto dall’OM 52/2021. Ne abbiamo già parlato in:

Esami terza media 2021 in presenza. Ecco per chi e in quali casi in videoconferenza
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, prova orale in videoconferenza: chi può svolgerla e per quali motivi. In caso di peggioramento dell’emergenza epidemiologica, la modalità a distanza sarà prevista per tutti gli alunni. Esame a.s. 2020/21 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, disciplinato dall’ordinanza ministeriale n. 52 del 03/03/2021, consiste in una sola prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato da parte degli alunni, che andrà consegnato prima degli esami. ORDINANZA Queste le procedure e gli adempimenti che condurranno all’esame, al suo svolgimento e alla valutazione degli alunni: assegnazione della tematica dell’elaborato, che gli alunni dovranno realizzare e presentare, da parte del consiglio di classe a ciascuno studente entro il 7 maggio 2021; supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell’elaborato e nella scelta della forma che lo stesso dovrà avere; trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte degli studenti entro il 7 giugno 2021; scrutinio finale per delibera ammissione all’esame e attribuzione relativo voto in decimi; riunione preliminare della commissione d’esame; svolgimento esame: prova orale a partire dalla presentazione dell’elaborato; valutazione finale. L’esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 , salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica. L’esame si svolge in presenza, tuttavia, come di seguito illustrato, in determinati casi si svolgerà o potrebbe svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza. Alunni degenti in ospedale o impossibilitati a lascare il proprio domicilio L’articolo 9 dell’OM prevede la possibilità per alcuni candidati (e anche docenti) di svolgere la prova orale, che costituisce la sola prova d’esame, in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. Possono svolgere la prova d’esame a distanza (in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona) gli alunni degenti in ospedale o in luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, anche in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica. I suddetti alunni, al fine di sostenere la prova a distanza, inoltrano al dirigente scolastico o al presidente di commissione motivata richiesta, corredata di idonea documentazione a supporto. Il dirigente scolastico o il presidente di commissione, ricevuta la richiesta, dispongono lo svolgimento della prova d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Commissari d’esame La modalità di svolgimento dell’esame in video conferenza o in altra modalità telematica sincrona è prevista non solo per i candidati ma anche per i commissari. In caso di commissari d’esame impossibilitati a seguire i lavori in presenza (inclusa la prova d’esame), leggiamo nell’OM, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. Sezioni carcerarie La suddetta modalità di svolgimento dell’esame a distanza è utilizzata anche per l’esame di Stato delle sezioni carcerarie, nei casi in cui risulti impossibile svolgere lo stesso (esame) in presenza. Altri casi La modalità di svolgimento della prova d’esame in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista in altri due casi: nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, prima dell’inizio della sessione d’esame o, successivamente, il presidente della commissione ravvisino l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate. Tale impossibilità va comunicato all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni. Nelle due situazioni sopra citate, l’ esame si svolgerà per tutti gli alunni a distanza.

LINEE GUIDA 2020

PROTOCOLLO 2021

fonte: web

Anicia Formazione

Tel. 06/5898028 – Cell. 339.7628582

E-Mail: formazione@anicia.it

Scrivi a 𝐴𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎 Formazione su WhatsApp.

Condividi questa storia, scegli tu dove!