Ferie non godute, quando i precari hanno diritto all’indennità sostitutiva

L’ ordinanza della Cassazione.

 

Un docente a tempo determinato non può perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie solo perché non ha richiesto le ferie. È infatti necessario che il datore di lavoro – quindi il Dirigente scolastico – lo inviti a usufruirne, avvertendolo esplicitamente che, in caso contrario, perderà sia il diritto alle ferie sia l’indennità sostitutiva.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16715 depositata il 17 giugno scorso, affermando che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, se non c’è stata una loro richiesta o un provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.

La richiesta della docente precaria

La Sezione Lavoro ha accolto il ricorso di una docente che chiedeva al Ministero dell’Istruzione e all’USR Lombardia il pagamento di 1.427,11 euro, più interessi legali, per ferie non godute negli anni scolastici dal 2014 al 2017, quando il suo rapporto con la Pubblica Amministrazione era cessato il 30 giugno. La docente sosteneva che i dirigenti scolastici avevano considerato come ferie anche i giorni tra l’8 giugno, fine delle lezioni, e il 30 giugno, pur non avendole mai richieste né essendo stata posta in congedo d’ufficio.

Deve esserci la richiesta di ferie o l’avviso del DS

Contrariamente alla Corte di Appello, che aveva dato ragione al Ministero, la Cassazione – basandosi anche sulla normativa e giurisprudenza comunitaria – ha stabilito che se il docente non ha richiesto espressamente le ferie nei giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, e il dirigente scolastico non ha preso provvedimenti o invitato il docente a usufruirne con avviso esplicito della perdita del diritto all’indennità, il docente ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute alla fine del rapporto di lavoro.

In conclusione…

In sintesi, secondo la Suprema Corte, il principio di diritto è che il supplente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute se non ha richiesto di fruirne durante il periodo di sospensione delle lezioni, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo invitato a goderne con avviso esplicito della perdita del diritto.

Questo perché la normativa nazionale deve essere interpretata in conformità con la direttiva europea 2003/88/CE, che non permette la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva senza un’adeguata informazione che permetta al lavoratore di esercitare tale diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.

L’ORDINANZA

Cassazione_16715_2024-1

 

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