GPS e GI, OM 112: come avviene la valutazione dei titoli?
Aggiornamento graduatorie provinciali e di Istituto 2022: la valutazione dei titoli come avviene? Cosa dice l’ordinanza 112?
Claudia Scalia
Da ieri è in corso l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di Istituto. Tutto è disciplinato dall’ordinanza ministeriale n. 112, datata 6 maggio 2022. Gli aspiranti che si inseriscono o aggiornano la loro posizione nelle GPS di I e II fascia, sono graduati sulla base del punteggio dei titoli e dei servizi. Come avviene la loro valutazione?
La tabella titoli
Gli aspiranti delle GPS possono presentare domanda fino al 31 maggio. Quando si inseriscono in prima e seconda fascia delle graduatorie provinciali, sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A dell’ordinanza.
I titoli sono distinti in base al grado di scuola e al tipo di graduatoria (allegati da A1 a A10)
La valutazione di titoli e servizi, art 8 OM 112
L’articolo 8 dell’ordinanza, disciplina la valutazione dei titoli e spiega come avviene. Dal comma 2 al comma 7, leggiamo:
- Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.
- Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all’articolo 15.
- Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.
- Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
- In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.
- L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
Esito dei controlli, commi 8-10
- 8. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter del DL 22/2020.
- 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.
- 10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.