Graduatorie interne d’istituto, cosa succede adesso?
La Tecnica della scuola
Graduatorie interne d’istituto, scaduto il termine per la pubblicazione.
10 giorni per il reclamo avverso i punteggi e le posizioni dei docenti all’interno delle singole classi di concorso
Dal 26 marzo entro oggi, 9 aprile, i dirigenti scolastici hanno il compito di pubblicare le graduatorie interne di istituto dei docenti ai fini dell’individuazione dei docenti perdenti posto. Ma cosa succede da questo momento?
Graduatorie interne, i tempi per i reclami
Dal momento della loro pubblicazione, c’è tempo 10 giorni per il reclamo avverso i punteggi e le posizioni dei docenti all’interno delle singole classi di concorso.
Come ha spiegato il nostro esperto Lucio Ficara ha risposto: “Il mese di aprile è fondamentale per la formulazione delle graduatorie interne di istituto, con pubblicazione ufficiale prevista dal 26 marzo al 9 aprile. In questo periodo, tutte le scuole d’Italia di ogni ordine e grado pubblicano le graduatorie interne per l’individuazione dei docenti perdenti posto, distinte per classi di concorso e tipologie di posto. Questa procedura è parallela all’invio, già avvenuto nel mese di marzo, da parte dei dirigenti scolastici agli uffici scolastici territoriali dei dati relativi alle iscrizioni per definire l’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2025-2026″.
Come si formulano le graduatorie interne
Bisogna sapere che per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI mobilità 2025-2028 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.