Graduatorie interne d’istituto: perde il posto l’ultimo collocato sia se titolare su COE sia su COI
Le graduatorie interne d’istituto hanno lo scopo fondamentale di individuare i docenti soprannumerari cioè coloro che perderanno la cattedra nella scuola in questione nel caso di diminuzione degli alunni o di altre cause che determinano una contrazione degli organici (es. ridimensionamento della rete scolastica).
Nella graduatoria interna sono graduati tutti i docenti titolari nell’istituzione scolastica interessata compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola, salvo coloro che possono usufruire dell’esclusione dalla graduatoria.
DOCENTI NEOASSUNTI O TRASFERITI A DOMANDA VOLONTARIA
Secondo l’art 21 comma 11 del CCNI mobilità, per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
. - docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
Questo significa che ai fini dell’individuazione dei docenti perdenti posto si considerano sempre in coda i docenti neoassunti e i docenti trasferiti a domanda volontaria nella scuola in questione nell’anno scolastico in questione, a prescindere dal loro punteggio. Solo in subordine verranno considerati gli altri docenti cioè quelli che sono entrati a far parte dell’organico della scuola negli anni precedenti (per immissione in ruolo o per trasferimento).
ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO
I docenti beneficiari di alcune precedenze previste dal CCNI mobilità hanno diritto a ottenere l’esclusione dalle graduatorie interne d’istituto volte all’individuazione dei docenti perdenti posto.
I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.)”.
L’esclusione spetta dunque nei seguenti casi:
- Disabilità e gravi motivi di salute (personale scolastico non vedente o emodializzato).
. - Personale con disabilità personale o che ha bisogno di particolari cure continuative.
. - Assistenza al coniuge o al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore disabile. L’esclusione in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
. - Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali. Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.
N.B.: i docenti in questione sono esclusi dalle graduatorie interne d’istituto a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
CATTEDRA INTERNA O CATTEDRA ESTERNA
Nel caso di contrazione dell’organico nella scuola, ai fini dell’individuazione del perdente posto, sarà individuato come perdente posto l’ultimo in graduatoria a prescindere che il docente individuato come soprannumerario sia titolare su COI (Cattedra Orario Interna) o su COE (Cattedra Orario Esterna).
A titolo esemplificativo: se nella scuola si determina una contrazione di organico per n. 1 posti, l’ultimo docente collocato in graduatoria sarà individuato come perdente posto anche se è titolare su una COI e anche se prima di lui vi sono colleghi titolari su una COE.
Dopo le operazioni di mobilità, il docente titolare su COE sarà riassorbito sulla COI liberata dal docente individuato come perdente posto (vedi paragrafo successivo).
RIASSORBIMENTO SU CATTEDRA INTERNA
Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse (COE), ove nella scuola di titolarità si liberi una cattedra interna (COI), sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.
Questo significa che il docente titolare su una cattedra esterna, qualora intenda essere assegnato alla cattedra interna, non dovrà presentare domanda di mobilità ma sarà automaticamente riassorbito se nella scuola si libererà una cattedra interna.