Green pass scuola (vaccino o tampone), obbligo docenti e Ata: dopo 5 giorni di assenza sospensione non licenziamento. DAD solo in caso di emergenza. Tutto quello che sappiamo

Partiamo col dire che non c’è obbligo vaccinale per il personale della scuola, ma una forte restrizione che lascia pochi margini di manovra. Non ci sarà, da quanto abbiamo appreso ieri ufficialmente, una imposizione per livello, ma un’unica sanzione se non ci si adegua.

Vaccino, tampone o anticorpi

Solo così il personale della scuola potrà entrare negli istituti scolastici per lavorare. Non è previsto, come inizialmente ipotizzato, uno spostamento di mansioni o un obbligo solo per i docenti. I lavoratori della scuola dovranno esibire il green pass, come per entrare in un ristorante. Secondo quanto riferito dal Ministro, la percentuale di vaccinati tra il personale scolastico è stimato, al momento, intorno al 90%.

Sanzioni

Unica sanzione: se sarà in grado di esibire il green pass, il lavoratore, dopo 5 giorni di assenza, sarà sospeso e non riceverà stipendio, così come “altro compenso o emolumento, comunque denominato”, si legge nella bozza.

Chi controllerà

Nelle scuole i dirigenti scolastici sono responsabili per quanto riguarda le attività inerenti l’applicazione della norma varata. Sarà inviata una circolare che indicherà le modalità.

Screening per gli studenti

Non c’è obbligo vaccinale o necessità di green pass per gli studenti. Con molta probabilità, molto dipenderà dall’andamento delle vaccinazioni tra i giovanissimi. Sarà previsto da subito, invece, uno screening di massa, con tamponi salivari.

In base a un accordo stabilito tra il commissario per l’emergenza Covid, il costo dei tamponi rapidi in farmacia sarà di 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni e 15 euro per tutti gli altri italiani. Questo accordo è in vigore fino al 30 settembre

Lezioni in presenza, DAD solo in casi eccezionali

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

Mascherine dalla primaria

In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

  • è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
  • è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

La quarantena per i vaccinati sarà più breve

La quarantena per vaccinati scende poi a 7 giorni. Chi dunque, pienamente vaccinato, entrasse in contatto con un positivo, dovrebbe rimanere in isolamento per una settimana e non più 10 giorni.

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