I docenti precari hanno diritto alla “monetizzazione” delle ferie non godute
di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore
La Cassazione ha ribadito che in nessun caso il prof a termine può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie.
La Corte di Cassazione (ordinanza 9860/2024) ha ribadito che in nessun caso il docente a termine può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Secondo la Suprema Corte i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al docente un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro.È quindi legittima la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento, purché, però, il docente che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il docente sia messo in condizione di esercitare tale diritto.
A tal fine egli è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il docente sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo — se necessario formalmente — a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire. E del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest’ultima si verifica nel corso di simile periodo. E si badi, l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.