Il trattamento economico del personale della scuola a tempo indeterminato e a tempo determinato
La retribuzione costituisce il corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore che ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente a garantire a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Costituzione).
Rappresenta la sintesi in termini economici fra le obbligazioni che sottostanno al rapporto di lavoro.
Aspetti dell’entità retributiva
Nel comparare l’entità della retribuzione non si tiene solo conto degli aspetti oggettivi dell’attività di lavoro, qualità e quantità della prestazione, ma anche degli aspetti soggettivi, riferiti alle situazioni proprie e familiari del lavoratore.
Cedolino
La “busta-paga/cedolino” rileva le competenze fondamentali in ognuna delle quali è riconoscibile:
- L’aspetto retributivo legato alla qualifica, all’anzianità e alle situazioni di famiglia;
- Le competenze accessorie riconducibili a prestazioni rese per specifici incarichi o per particolari circostanze, con riflessi economici circoscritti alla prestazione di lavoro stessa;
- Gli elementi previdenziali ed erariali.
Il trattamento economico
In data 6 dicembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo ai principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca – Triennio 2019-2021, lasciando invariata la struttura della retribuzione.
Il contratto, che si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato regola alcuni aspetti del trattamento economico.
Elementi della retribuzione
La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed ATA appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
- Trattamento fondamentale costituito da stipendio tabellare per posizioni stipendiali, posizioni economiche orizzontali ed eventuali assegni “ad personam”.
- Trattamento accessorio: retribuzione professionale docenti, compenso per le funzioni strumentali del personale docente, compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive, indennità di direzione dei DSGA, compenso individuale accessorio per il personale ATA, compenso per incarichi ed attività al personale ATA, indennità e compensi retribuiti con il Fondo d’Istituto e altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
Elementi che concorrono alla pensione
Gli emolumenti previsti nel trattamento fondamentale concorrono a determinare la quota di pensione di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 503/92, anche gli emolumenti relativi al trattamento accessorioconcorrono a determinare la quota di pensione con riferimento alla lettera b) dello stesso art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 503/92.
Le competenze di cui sopra aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.
Progressione di carriera
Per quanto concerne la progressione di carriera, essa è prevista su sei fasce stipendiali in base all’anzianità di servizio (art. 2 del CCNL 4/8/2011):
I^fascia 0-8 anni – II^fascia 9-14 anni – III^ fascia 15-20 anni – IV^ fascia 21-27 anni – V^ fascia 28-34 anni – VI^ fascia da 35. Il passaggio tra una posizione e l’altra è acquisito al termine dei periodi sopra riportati, accertato l’assolvimento di tutti gli obblighi inerenti la funzione; non richiesto il requisito dell’effettuazione di ore obbligatorie di aggiornamento per conseguire detto passaggio stipendiale.
Ritardi nel passaggio di posizione
Il servizio s’intende reso utilmente, quando il dipendente non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive che implicano la sospensione dal servizio.
In caso di sospensione dal servizio il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione dal lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.
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