ITP (Insegnanti Tecnico Pratici): fino a quando si potrà accedere ai concorsi/graduatorie con il solo diploma? [Chiarimenti]
Il D.lgs 59/2017, in attuazione della Legge 107/2015 all’art. 5 comma 2 aveva individuato i requisiti di accesso ai posti di insegnante tecnico pratico stabilendo che a regime sarà richiesta:
laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + i 24 CFU per l’insegnamento”.
Quindi si prevedeva che a regime l’accesso ai posti di ITP avvenisse attraverso il possesso di laurea (triennale) più i 24 CFU per l’insegnamento.
Tuttavia, l’art. 22 dello stesso decreto stabiliva un regime transitorio secondo cui:
I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19″
LA RIFORMA DEL RECLUTAMENTO
La nuova riforma del reclutamento approvata qualche mese fa (Decreto 36/2022 convertito nella Legge 79 del 29 giugno 2022) ha modificato l’intero sistema di reclutamento prevedendo che, a regime, l’accesso ai concorsi avverrà previo possesso di abilitazione all’insegnamento.
Ai percorsi di abilitazione da 60 crediti formativi universitari (CFU) potranno accedere coloro che siano in possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
Viene quindi confermato il regime transitorio previsto dall’art. 22 comma 2 (espressamente richiamato dall’art. 5 comma 2) del Decreto.
I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti ((dalla normativa vigente in materia di classi di concorso)).
Pertanto i nuovi requisiti di accesso (laurea o diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello) saranno richiesti solamente per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025.
Dunque, fino ai concorsi banditi nell’anno scolastico 2024/2025 restano fermi i precedenti requisiti ovvero l’accesso alle classi di concorso ITP con il mero diploma di scuola secondaria di secondo grado, come indicato dalla tabella B allegata al DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017.
PER GLI ITP SARÀ POSSIBILE L’AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI NEL 2024?
La risposta è affermativa. Preliminarmente occorre considerare che i requisiti di accesso alle GPS ricalcano quelli richiesti per la partecipazione ai concorsi. Sicché, quanto previsto dall’art. 22 del D.lgs 59/2017 trova pari applicazione, salvo che sia disposto diversamente, anche per l’iscrizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
Il prossimo aggiornamento delle graduatorie avverrà nel 2024 e riguarderà il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 poiché a partire dal prossimo aggiornamento l’aggiornamento dovrebbe tornare ad essere effettuato con cadenza triennale.
Va ricordato infatti che, eccezionalmente, e solo per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 un emendamento approvato nell’ambito del Decreto Sostegni Ter ha previsto che l’aggiornamento avesse carattere biennale.
Ora, poiché l’aggiornamento avverrà nel 2024, gli ITP in possesso del solo diploma potranno ancora iscriversi dal momento che i nuovi requisiti sono richiesti solo per i concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Questo significa che i nuovi requisiti saranno richiesti a partire dal 2025/2026. Se l’aggiornamento delle graduatorie, come inizialmente era previsto, fosse avvenuto nel 2025, allora gli ITP privi di laurea non avrebbero potuto effettuare l’accesso.
I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025“.
Tra l’altro, manca ad oggi una qualche specificazione ministeriale di cosa si intenda per laurea coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso. In altri termini, diversamente dalle altre classi di concorso, manca una specifica corrispondenza fra tipo di laurea (triennale) e classe di concorso ITP. Un punto su cui il Ministero dovrebbe velocemente fare chiarezza.