La settimana corta a scuola di 5 giorni è legittima: lo ha stabilito il Tar Veneto

di Chiarastella Gabbanelli, Lexiplan

 

Il Tar Veneto, con sentenza del 25 marzo 2024, n. 575 ha respinto un ricorso presentato da alcuni genitori di alunni che frequentavano la scuola primaria e secondaria contro la decisione della scuola di istituire la settimana corta, ovvero la settimana di 5 giorni.

I genitori, infatti, sostenevano che i figli avrebbero dovuto continuare a frequentare la scuola per sei giorni alla settimana, comprensivi del sabato, secondo quanto era stato stabilito inizialmente.

Per il Tar non esiste alcun principio di affidamento sulla durata della settimana scolastica.

La decisione della scuola di introdurre la settimana corta, dal lunedì al venerdì, è dunque legittima.

Vediamo, in dettaglio, cosa ha stabilito il Tar Veneto.

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I fatti di causa

I genitori di alcuni alunni di scuola primaria e di scuola secondaria avevano impugnato la deliberazione del Consiglio di Istituto nella parte in cui, modificando il piano triennale dell’offerta formativa stabilisce, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, l’adozione della settimana corta a cinque giorni per tutta la scuola.

I ricorrenti sostenevano di avere maturato un legittimo affidamento a mantenere l’orario scolastico distribuito su sei giorni alla settimana per tutti gli anni del percorso scolastico e di avere manifestato il loro parere contrario al passaggio alla settimana corta anche alla Dirigente scolastica.

La deliberazione del Consiglio di Istituto sarebbe quindi illegittima, poiché andrebbe a ledere il legittimo affidamento ingenerato nei genitori nel corso dei precedenti anni scolastici.

La sentenza del Tar

Per il Tar del Veneto, i motivi di ricorso sono infondati.

In particolare, “alla luce delle norme sopra indicate in tema di autonomia organizzativa degli istituti scolastici e in tema di revisione annuale del piano triennale dell’offerta formativa, non può essere riconosciuto un affidamento giuridicamente rilevante al mantenimento dell’articolazione dell’orario su sei giorni alla settimana per tutto il percorso scolastico (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 177; T.A.R. Lazio, sez. III bis, 25 giugno 2019, n. 8279; T.AR. Veneto, sez. I. 2 agosto 2018, n. 842)”.

Quindi, per il Tar Veneto, non esiste alcun affidamento rilevante al mantenimento della settimana lunga.

Inoltre, ha specificato il Tar, il Consiglio di Istituto ha assunto tale decisione “con una tempistica sufficientemente ampia da permettere alle famiglie interessate di valutare se, dal prossimo anno scolastico, iscrivere i figli presso altri Istituti con classi a orario distribuito su sei giorni a settimana”.

Il Tar ha inoltre osservato che, in materia di programmazione scolastica, gli atti di pianificazione sono “atti con finalità generali e contenuto altamente discrezionale, con la conseguenza che l’obbligo di motivare le scelte pianificatorie ivi espresse è adeguatamente e sufficientemente soddisfatto con l’indicazione dei criteri generali e di massima che presiedono alla redazione degli stessi (cfr. T.AR. Veneto, sez. I. 2 agosto 2018, n. 842 e T.A.R. Salerno, sez. II. 13 luglio 2017, n. 1175)”.

Sul punto, “non paiono illogiche né irrazionali, risultando al contrario plausibili, le motivazioni indicate nella deliberazione del Consiglio di Istituto a sostegno della decisione di estendere la “settimana corta” a tutte le classi (“classi formate realmente sui criteri (non in base ai desiderata genitori….); spostamenti di allievi dopo non ammissioni più facili se stesso tempo scuola; non più problemi con il pulmino (escono tutti alla stessa ora); non più spostamenti costretti di bimbi perché non si poteva accontentarli (criteri CI); 2 ore di laboratorio per spostamento (rotazione ambienti) se orario di 6 ore giornaliero; chiusura degli uffici il sabato con conseguente allungamento durante la settimana (qc pomeriggio in più, che non guasta per la segreteria, e qc CS in più durante la settimana; giorno libero per tutti il sabato; potenziato tutto a disposizione tra lunedì e venerdì (diversamente va garantita una quota per le classi residuali presenti il sabato”)”.

In conclusione, per il Tar, il ricorso dei genitori deve essere respinto.

 

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