L’ARAN sul lavoro straordinario del DSGA
da sinergie di scuola
Immediata la replica dell’ANQUAP, che chiede il ritiro del parere.
Recentemente una istituzione scolastica si è rivolta all’ARAN chiedendo:
In considerazione dell’indennità di direzione percepita dal DSGA, lo stesso ha il dovere di effettuare rientri pomeridiani aggiuntivi all’orario settimanale delle 36 ore? Se il DSGA effettua ore aggiuntive rispetto alle 36 settimanali, ha diritto al recupero delle stesse? Il DSGA ha diritto a rifiutare di effettuare le ore aggiuntive ritenendo obbligatorio solo l’orario di 36 ore settimanali?
La risposta dell’ARAN alla scuola richiedente è stata la seguente (30 ottobre):
Nel merito della problematica esposta, si rileva che gli incarichi di elevata qualificazione comportano lo svolgimento di una attività lavorativa caratterizzata da un elevato grado di responsabilità ed autonomia gestionale, da effettuare nell’ambito di direttive di massima e degli obiettivi assegnati, quali ad es. il sovrintendere ai servizi generali ed amministrativi; curare l’organizzazione dei servizi generali amministrativo-contabili con funzioni di coordinamento e verifica dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati al personale ATA posto alle sue dirette dipendenze, ecc..
L’incarico di DSGA, è remunerato con lo stipendio tabellare, cui si aggiunge l’indennità di direzione che si compone di una parte fissa e di una parte variabile, i cui importi minimi sono indicati nella tabella di cui all’Allegato C del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024. L’indennità di parte variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. (cf. art. 56 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024). Infatti, il comma 4 del su citato articolo conferma che ai titolari di incarico di DSGA possono essere corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati – ivi incluso il MIM – da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento l’offerta formativa.
Tanto premesso, il conferimento di un incarico comporta che rientra nei doveri del titolare di detto incarico effettuare tutte le attività necessarie per l’espletamento dello stesso, di cui ha diretta responsabilità, anche se questo comportasse la necessità di trattenersi oltre l’orario ordinario di lavoro.
Per quanto attiene alla remunerazione di eventuali ore aggiuntive, la norma contrattuale non lascia dubbi in merito al fatto che laddove la durata della prestazione del DSGA ecceda l’orario ordinario, ciò non dà adito alla corresponsione di alcun trattamento aggiuntivo, non si dà adito alla corresponsione di alcun trattamento aggiuntivo.
Se concerne l’impossibilità di riconoscere il pagamento della prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA – in quanto inclusa nell’onnicomprensività dell’indennità della stessa funzione – altrettanto si deve ritenere legata all’espletamento dell’incarico, non si dà diritto ad alcuna ulteriore indennità.
La replica dell’ANQUAP
Immediata la risposta dell’ANQUAP, che ha così replicato:
- risponde al vero che l’indennità di parte variabile assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti ma questo non vuol dire che la stessa assume le caratteristiche dell’omnicomprensività, tant’è vero che nello stesso art. 56 al comma 4 CCNL 18/1/2024 sono indicati i compensi che possono essere corrisposti per prestazioni aggiuntive. La norma “sull’assorbimento” è platealmente in danno dei Direttori SGA e andrebbe rimossa urgentemente, stante l’inadeguatezza degli importi stabiliti (l’incremento definito con il CCNI del 26/9/2024 è, a dir poco, irrisorio) anche rispetto alle entità di altri Comparti e di altre sezioni dello stesso Comparto;
- si dimentica totalmente che il Direttore SGA ha lo stesso orario di lavoro di tutto il personale ATA, fissato in 36 ore settimanali, che le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo devono essere autorizzate e se non remunerate scatta il diritto al recupero di tali ore in forma compensativa. Quanto precede è puntualmente previsto dagli artt. 51 e 54 del CCNL 29/11/2007, ancora vigenti. Ne consegue che le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, previamente autorizzate, se non pagate sono soggette a riposi compensativi (orari e giornalieri). Se fosse corretta l’interpretazione dell’ARAN (e non lo è) il DSGA per svolgere tutte le attività necessarie per l’espletamento dell’incarico (“maledetto” incarico non presente nella previgente disciplina) dovrebbe lavorare senza limiti orari: una condizione impossibile sul piano fattuale e soprattutto in punto di diritto. Se si vuole un DSGA senza limiti orari lo si deve inquadrare come Dirigente e trattare di conseguenza. Da sottolineare, inoltre, che ai DSGA si applica per intero la disciplina di cui agli artt. 63, 64, 65 e 66 del CCNL 18/1/2024;
- l’esistenza dell’istituto del lavoro straordinario anche per i Direttori SGA è comprovata da azioni di sciopero (sospensione prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo) che l’Anquap ha proclamato in passato e nuovamente proclamato per il periodo dall’11 al 30 novembre 2024, con il riconoscimento della Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Tutto ciò premesso si invita l’ARAN a ritirare la posizione espressa il 30 ottobre u.s. – manifestamente infondata – poiché sussiste, come sopra dimostrato e motivato, il diritto dei Direttori SGA a riposi compensativi in tutte le circostanze dove gli stessi prestino un orario superiore alle 36 ore settimanali.
Peraltro, pare opportuno ricordare che in ordine all’applicazione delle norme contrattuali le posizioni espresse dall’ARAN non costituiscono interpretazione autentica e non sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche (in questo caso per le istituzioni scolastiche).