Lasciare una supplenza da GI per una al 30 giugno/31 agosto

Obiettivo scuola

Lasciare una supplenza da graduatorie d’istituto per una supplenza al 30 giugno/31 agosto è una facoltà e non un obbligo. Chiarimenti.

 

In generale, l’abbandono di una supplenza comporta delle sanzioni:

  • L’abbandono di una supplenza conferita da GPS comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30 giugno /31 agosto, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
  • L’abbandono di una supplenza conferita dalle graduatorie d’istituto comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Tuttavia, vi sono dei casi in cui è consentito lasciare l’attuale supplenza per accettarne un’altra migliore senza subire conseguenze. Di seguito esaminiamo le diverse casistiche.

GRADUATORIE PROVINCIALI E GRADUATORIE D’ISTITUTO

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono utilizzate per il conferimento delle supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto), in subordine alle GaE.

Per le supplenze brevi e temporanee si attinge invece dalle graduatorie d’istituto. Inoltre, come dispone l’art. l’art. 2 comma 5, le graduatorie d’istituto saranno utilizzate anche per le supplenze al 30 giugno o 31 agosto in caso di esaurimento o incapienza delle GAE e delle GPS.

 

LASCIARE UNA SUPPLENZA CONFERITA DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO PER UNA SUPPLENZA ANNUALE (30 GIUGNO O 31 AGOSTO)

Così dispone l’art. 14 comma 3 dell’O.M. 88/2024:

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) [30 giugno o 31 agosto]”.

Poiché le supplenze brevi sono sempre conferite sulla base delle graduatorie d’istituto ne deriva che è sempre consentito lasciare una supplenza breve per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

FACOLTÀ E NON OBBLIGO

L’art. 14 comma 3 dell’O.M. 88/2024 precisa che:

Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.

Questo significa che il docente in servizio su supplenza conferita da graduatorie d’istituto ha la facoltà (e non l’obbligo) di accettare un’altra supplenza conferita al 30 giugno/31 agosto. Nel caso in cui decida di non esercitare tale facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito, non si produrrà alcun effetto sanzionatorio.

 

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