Lasciare una supplenza per un’altra: quando si può

di Teresa Maddonni, Money.it

Quando un insegnante può lasciare una supplenza per un’altra? Le assunzioni a tempo determinato avvengono da Graduatorie provinciali o d’istituto, ma ci sono delle regole per abbandonare il servizio.
Lasciare una supplenza per un’altra è possibile stando all’ordinanza ministeriale n.88/2024 del 16 maggio, ma ci sono delle regole precise da rispettare e dei paletti per non incorrere in sanzioni.
Sono moltissimi i docenti che all’inizio dell’anno scolastico non prendono servizio il primo settembre spesso per i ritardi degli uffici scolastici territorialmente competenti nella pubblicazione dei bollettini con le nomine da Gae e Gps.

Per le Graduatorie provinciali per le supplenze, Gps appunto, sono spesso previsti diversi turni di nomina con insegnanti che devono attendere anche ottobre o novembre, a volte addirittura dicembre, per una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto.

Nell’attesa molti precari possono ottenere un incarico da Graduatorie di istituto, o se non chiamati affatto da Gps lavorare per l’intero anno scolastico con contratti di supplenza breve. Il precariato degli insegnanti è fatto proprio di supplenze e di incarichi da prendere e abbandonare per condizioni migliori anche se non sempre è possibile.

Vediamo allora quando è possibile lasciare una supplenza per un’altra, quando è possibile abbandonare il servizio senza incorrere in sanzioni.

Quando è possibile lasciare una supplenza per un’altra?

Per rispondere a questa domanda occorre consultare l’ordinanza ministeriale rinnovata di anno in anno che norma l’attribuzione delle supplenze che, lo ricordiamo, può avvenire da Gae e in subordine da Gps, e da Graduatorie di istituto.

L’attribuzione delle supplenze avviene:

  • per quelle al 30 giugno o al 31 agosto da Gae e Gps;
  • per le supplenze brevi o temporanee vengono utilizzate le Graduatorie di istituto. Alle Gi si attinge anche per le annuali in caso di esaurimento o incapienza delle Gae e delle Gps.

Il docente che lascia una supplenza per un’altra, che abbandona il servizio quindi, perde la possibilità di ottenere incarichi ulteriori per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime e quindi per il biennio 2024/2026. Esistono tuttavia dei casi in cui è possibile lasciare una supplenza per un’altra. Nel dettaglio:

  • è possibile lasciare una supplenza breve conferita da Gi per una supplenza annuale al 30 giugno o al 31 agosto conferita da Gps per la stessa o diversa classe di concorso o tipologia di posto anche quando si tratta di uno spezzone;
  • anche se la supplenza annuale è stata conferita dalle Gi (spesso accade che si tratti di supplenze fino ad avente diritto da Gps o come per il 2024 per il concorso) è possibile abbandonarla per altra supplenza annuale per lo stesso insegnamento o diverso;
  • è possibile lasciare una supplenza conferita da Gi fino all’ultimo giorno di scuola, per un’altra al 30 giugno o al 31 agosto. Non è tuttavia possibile lasciare una supplenza fino al 30 giugno per un’altra al 30 giugno entrambe conferite da Gi.

Lasciare una supplenza per un’altra: quando non è possibile

Abbiamo visto quando si può lasciare una supplenza per un’altra, il che implica che vi siano anche dei casi in cui questo non sia possibile. Non è possibile lasciare una supplenza per un’altra:

  • quando entrambe sono brevi e conferite da Gi. Quindi una supplenza breve da Graduatorie di istituto non può essere lasciata per un’altra supplenza breve da Gi neanche quando la prima è uno spezzone, salvo il diritto di completamento previsto dalla normativa vigente;
  • quando la prima supplenza è conferita da Gae o Gps non può essere lasciata per un’altra supplenza da Gae, Gps o da Gi in nessun caso, neanche quando la prima è uno spezzone fatto salvo il diritto di completamento secondo i limiti e condizioni stabiliti dalla legge;
  • se la prima è una supplenza breve e la si vuole lasciare per una fino al termine delle lezioni (7 o 10 giugno 2025 secondo il calendario scolastico).

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000088.16-05-2024

Condividi questa storia, scegli tu dove!