Legge di Bilancio, il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le principali novità per la scuola

Educazione motoria alla primaria

Prevista l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell’iscrizione nella correlata classe di concorso ‘Scienze motorie e sportive nella scuola primaria’. L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria è prevista per la classe quinta a decorrere dall’anno scolastico 2022/23 e per la classe quarta a decorrere dall’anno scolastico 2023/24, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale. I posti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023.

Il contingente dei docenti di educazione motoria è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Da tale attuazione non devono derivare situazioni di esubero di personale.

Risorse destinate ai trattamenti accessori del personale

Previsto un incremento dello 0,22 per cento del salario accessorio per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali per il Lavoro relativi al triennio 2019/21. Il comma 606 specifica che il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 per il personale docente.

Interventi sulle formazioni delle classi

Al comma 344, inoltre, si legge: ‘Al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 345 (è individuata, nell’ambito del fabbisogno di personale la quota massima dell’organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ed è individuato conseguentemente il numero delle predette classi), a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.

Proroga contratti supplenza Covid

Tra le novità per la scuola, come Vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, spicca quella relativa alla proroga, al 31 marzo 2022, della scadenza di tutti i contratti di supplenza ‘organico Covid’, sia per quanto riguarda il personale docente che per il personale ATA.

LEGGE DI BILANCIO 

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